Sentenza n. 12080/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,25 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 29; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 24 e 29, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; -della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 03.04.2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta, esclusione dalla procedura concorsuale e graduatorie finali del concorso per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata non idonea con il punteggio di 20,25/30, a fronte della soglia minima di 21/30, ha contestato la formulazione e la valutazione dei quesiti nn. 24 e 29 della prova scritta. Quanto al quesito n. 24, relativo al sinonimo del verbo “inferire”, ha sostenuto che fossero corrette sia le risposte “arguire” sia “infliggere” e che tale ambiguità le avesse impedito di selezionare una risposta. Quanto al quesito n. 29, concernente la necessità dell’intervento degli operatori di cancelleria nella ricezione telematica degli atti nel procedimento penale, ha sostenuto la correttezza della risposta “Sì, occorre”, anziché di quella indicata dall’Amministrazione, “Non normalmente”. Con motivi aggiunti ha impugnato per illegittimità derivata la graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori, la graduatoria rettificata e gli avvisi relativi all’assunzione e all’assegnazione delle sedi, chiedendo la rettifica del punteggio, l’inclusione nella graduatoria e il risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenendo che essa non avesse svolto alcun ruolo nel procedimento concorsuale e che la Commissione Ripam fosse autonoma e indipendente. Ha invece ritenuto legittimato passivamente il Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha ribadito che la scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova. Ha inoltre affermato che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui. Quanto al quesito n. 24, pur richiamando precedenti nei quali erano state ritenute corrette entrambe le risposte “arguire” e “infliggere”, ha escluso la concreta lesività della domanda nel caso esaminato: la ricorrente non aveva dimostrato di aver omesso la risposta perché confusa dall’ambiguità, e la censura risultava formulata soltanto dopo la conoscenza dell’esito sfavorevole, senza prova del nesso causale tra ambiguità e scelta omissiva. Quanto al quesito n. 29, il TAR ha ritenuto corretta la risposta dell’Amministrazione. L’art. 13-bis, comma 2, del D.M. n. 44/2011 stabilisce infatti che gli atti si intendono ricevuti con la generazione della ricevuta di accettazione, senza intervento degli operatori di cancelleria o segreteria, salvo anomalie bloccanti. Ne deriva che normalmente tale intervento non è richiesto; la risposta “Sì, occorre” era pertanto errata e il quesito non era ambiguo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, essendo risultate soddisfatte le condizioni processuali previste.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta unitamente alla domanda di annullamento, ma è rimasta assorbita dal rigetto delle censure dedotte.
art. 13-bis, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
La regola generale è che l’intervento degli operatori di cancelleria o segreteria non è necessario; esso è richiesto soltanto in presenza di anomalie bloccanti. Pertanto, alla domanda del concorso era corretta la risposta “Non normalmente”.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte nelle prove concorsuali rientrano in un’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica; il candidato deve fornire almeno un principio di prova della dedotta erroneità.
- Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile; tuttavia, la dedotta ambiguità è concretamente lesiva soltanto se il candidato dimostra il nesso causale tra l’ambiguità e la risposta errata o omessa.
- Una censura relativa all’ambiguità di un quesito, formulata soltanto dopo la conoscenza dell’esito sfavorevole della prova, non è sufficiente a dimostrare la lesività dell’atto se non viene provato che l’ambiguità abbia effettivamente inciso sulla scelta della risposta o sull’omessa risposta.
- In base all’art. 13-bis, comma 2, del D.M. n. 44/2011, nel deposito telematico degli atti del procedimento penale l’intervento degli operatori di cancelleria o segreteria non è normalmente necessario e diviene richiesto soltanto in presenza di anomalie bloccanti.
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