Sentenza n. 15508/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Questura di Roma sul procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente e dei componenti del suo nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno propri e dei componenti del nucleo familiare. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 22 settembre 2026, di avere validato l’istanza del ricorrente e che il titolo sarebbe stato rilasciato a breve.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La validazione dell’istanza e la comunicazione dell’imminente rilascio del titolo hanno fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione; le condizioni dell’azione devono permanere sino al passaggio in decisione della controversia, non essendo sufficiente che sussistessero al momento della proposizione del ricorso. La pronuncia non accerta quindi nel merito l’illegittimità del silenzio. Spese compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ritenuto pertanto, previo avviso alle parti ex art. 73 c.3 c.p.amm., di dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso; l’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento in cui la controversia passa in decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
ritenuto pertanto, previo avviso alle parti ex art. 73 c.3 c.p.amm., di dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
La norma è richiamata quale base processuale per la declaratoria d’improcedibilità conseguente al venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ritenuto pertanto, previo avviso alle parti ex art. 73 c.3 c.p.amm., di dichiarare il ricorso improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice ha dato avviso alle parti della questione, come previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma permanere fino al passaggio della controversia in decisione; se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso è improcedibile.
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