Cassazione Civile, Sentenza n. 01553/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 930/2019 concernente la successione testamentaria di Letterio Coppolino. I ricorrenti contestavano, con sette motivi: l'inammissibilità e l'istruttoria relativa all'accertamento di simulazione della vendita del 7/3/1967; i limiti probatori applicati alla prova della simulazione; errori e contraddizioni nella valutazione dei beni (CTU e CTP); omissioni circa la scelta e l'effetto della collazione/imputazione delle donazioni (donazioni con dispensa); omissione di pronunzia sulla domanda relativa alla collazione del prezzo ricavato da vendite pregresse; censura sulla regolamentazione delle spese processuali. Il ricorso incidentale di Andrea aderiva e aggiungeva due motivi relativi alla mancata valutazione degli specifici rilievi del CTP e al contrasto tra motivazione e dispositivo circa il tipo di riduzione (in natura e/o in denaro).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso principale e dell'incidentale (ritenendoli infondati) e ha invece accolto il sesto motivo di entrambi i ricorsi, rilevando l'omessa pronunzia della Corte d'appello sulla domanda circa la collazione del prezzo ricavato da vendite, omissione che può incidere sulla composizione della massa ereditaria e sull'esito dell'azione di riduzione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle questioni ricollegate a quel motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame. Sono dichiarati assorbiti il settimo motivo e gli ulteriori due dell'incidentale. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa alla Corte di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
criterio di censura in Cassazione: i motivi richiamati sono stati usati per denunciare violazioni di legge, omissioni di pronunzia e vizio di motivazione; la Corte valuta quali censure siano fondate e quali richiedano rilievi di fatto.
art. 1414 c.c.
riferito alla disciplina della simulazione degli atti negoziali; i ricorrenti richiamavano norme sulla simulazione ma la Corte ha precisato che il legittimario può avvalersi di agevolazioni probatorie nel quadro della tutela della quota di riserva.
art. 1417 c.c.
richiamato insieme all'art.1414 c.c. in tema di simulazione; impugnazione relativa agli effetti della simulazione sulle disposizioni a titolo gratuito.
art. 2721 c.c.
norma sul carico della prova: la Corte ha chiarito che il legittimario, in funzione di tutela della quota di riserva, può usufruire di agevolazioni probatorie e non è sempre vincolato ai limiti ordinari della prova.
art. 2729 c.c.
norma sulle prove per testimoni: la sentenza osserva che il legittimario può provare la simulazione anche con mezzi che normalmente sarebbero soggetti a limiti, se l'accertamento è finalizzato alla riunione fittizia per la tutela della legittima.
art. 553 c.c.
richiamato in ordine alla riunione fittizia (inclusione dei beni donati nella massa da calcolare per la legittima): la Corte conferma che l'accertamento della simulazione può essere finalizzato a tale scopo.
art. 384 c.p.c.
richiamato nella prospettiva di evitare rinvii inutili: la Cassazione può decidere nel merito quando la questione di diritto è manifestamente infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo e sull'economia processuale, invocato per giustificare la possibilità di decidere nel merito in Cassazione quando opportuno.
art. 132 c.p.c.
norme sul contenuto dell'impugnazione in appello e sulla necessaria specificità delle censure; usato per valutare la deducibilità e la trattazione dei motivi d'appello.
art. 560 c.c.
disciplinano i casi in cui la reintegrazione della quota di riserva può avere modalità specifiche: la Corte ricorda che, salvo le eccezioni previste, la reintegrazione va effettuata in natura e non è concedibile l'imputazione prevista per la collazione.
artt. 91 e 92 c.p.c.
disciplinano la regolazione delle spese del giudizio; i ricorrenti contestavano la pronuncia di merito sulle spese, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del sesto motivo e rinviata alla Corte di merito.
artt. 61, 112, 196 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti incidentali in relazione alla disciplina dell'istruzione probatoria e agli oneri probatori; la Corte ha valutato i rilievi sul comportamento della CTU e sulla mancata risposta ai rilievi del CTP ma li ha dichiarati assorbiti dalla decisione di cassazione per omissione di pronunzia.
Massime di principio
- Il legittimario può provare la simulazione di atti liberali anche mediante presunzioni e testimonianze, senza essere sempre vincolato ai limiti ordinari della prova, se l'accertamento è finalizzato alla tutela della quota di riserva (riunione fittizia).
- La mancata pronuncia su elementi che incidono sulla composizione della massa ereditaria (ad es. collazione di proventi di vendite) è un vizio idoneo a determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame, poiché può modificare il risultato dell'azione di riduzione.
- La distinzione tra azione di riduzione e collazione è essenziale: la tutela per riduzione comporta reintegrazione generalmente in natura; l'imputazione del valore è tipica della collazione richiesta dai coeredi donatari, non del donatario sottoposto a riduzione.
- Se in Cassazione la questione di diritto è manifestamente infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinviare, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Le questioni sulla regolazione delle spese seguono l'esito complessivo della causa e possono essere ridefinite dalla Corte di merito dopo il rinvio; motivi accessori sulle spese possono risultare assorbiti dalla pronuncia principale.
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