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Sentenza

Sentenza n. 9108/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 483 del 11.03.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202505542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per la classe di concorso A045

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania, deducendo: violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 45 e 49 TFUE e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022; difetto di istruttoria e di motivazione; mancata comparazione tra il percorso formativo rumeno e quello italiano; travisamento dei fatti ed errore sui presupposti; disparità di trattamento rispetto ad altri titoli rumeni riconosciuti dal Ministero, anche mediante misure compensative; violazione dell'OM rumena n. 3086/2017, del cd. Centralizzatore e del principio nemo potest venire contra factum proprium; omesso confronto tra i programmi di studio; violazione del principio di buona fede di cui all'art. 4, par. 3, TUE. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata considerazione dell'Adeverinta ministeriale attestante l'ufficialità e l'efficacia del titolo nel sistema rumeno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accogliendo i primi tre motivi e assorbendo i restanti. Ha ritenuto che il riconoscimento dovesse essere valutato alla luce della direttiva 2005/36/CE e, in via generale, degli artt. 45 e 49 TFUE, secondo un approccio sostanzialmente omogeneo per le qualifiche professionali dell'Unione europea. Il provvedimento ministeriale è stato giudicato affetto da motivazione apparente e da difetto di istruttoria, perché l'Amministrazione si era limitata a richiamare i percorsi didattici italiano e rumeno, affermando apoditticamente la loro non comparabilità, senza indicare le concrete carenze sostanziali né spiegare perché esse non potessero essere colmate mediante misure compensative. Il Ministero avrebbe dovuto svolgere un'analisi dettagliata e comparativa dei contenuti e della durata della formazione, delle materie e degli istituti studiati, delle modalità di studio, delle esercitazioni e delle prove finali, valutando l'intero compendio di conoscenze, competenze e capacità acquisite. Avrebbe inoltre dovuto motivare specificamente l'eventuale esclusione di un esame attitudinale o di un periodo di affiancamento e tirocinio, potenzialmente esteso fino a tre anni. La circostanza relativa alla mancata presentazione dell'Adeverinta ministeriale è stata ritenuta superata dallo stesso provvedimento impugnato e comunque infondata, poiché tale documento risultava agli atti ed era idoneo a dimostrare il carattere ufficiale del titolo nel sistema rumeno. Il giudice ha annullato gli atti impugnati, precisando che l'accertamento concreto del riconoscimento resta prerogativa dell'Amministrazione e non può essere compiuto direttamente in sede di giudizio di legittimità. Spese compensate per la non univocità degli orientamenti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali impone una valutazione effettiva e comparativa della formazione estera e consente, ove necessario, l'imposizione di misure compensative, quali un esame attitudinale o un periodo di adattamento e tirocinio.

  • art. 45 TFUE

    La libera circolazione dei lavoratori costituisce parametro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento rileva, insieme all'art. 45 TFUE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali anche al di fuori dell'ambito specifico della direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. 206/2007

    Recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È richiamato quale fondamento del principio di leale cooperazione e buona fede, ma il relativo motivo è stato assorbito a seguito dell'accoglimento delle censure principali.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato dal Collegio per rinviare alla motivazione di precedenti conformi in materia di Adeverinta ministeriale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione deve effettuare una valutazione concreta, completa e comparativa dell'intero percorso formativo e delle competenze acquisite, senza potersi limitare a un generico confronto tra i piani didattici.
  • Il diniego di riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione apparente quando afferma la non comparabilità dei percorsi formativi senza individuare le specifiche carenze sostanziali, le materie rilevanti e le ragioni per cui tali differenze non possano essere colmate con misure compensative.
  • Prima di negare il riconoscimento di una qualifica professionale, l'Amministrazione deve valutare, con motivazione specifica, la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, quali un esame attitudinale o un periodo di adattamento, affiancamento o tirocinio, anche di durata significativa nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione.
  • La circostanza che una qualifica professionale estera non coincida integralmente con il titolo richiesto dall'ordinamento nazionale non giustifica automaticamente il diniego: occorre verificare se le differenze formative siano effettivamente sostanziali e se possano essere colmate attraverso strumenti compensativi.
  • Nel riconoscimento delle qualifiche professionali, la valutazione amministrativa deve considerare la documentazione ufficiale attestante l'efficacia del titolo nello Stato d'origine e non può disconoscerne apoditticamente il valore quando essa risulti acquisita agli atti.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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