Risposta n. 359 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che non debba essere emessa alcuna fattura/nota di addebito in rettifica della nota di credito emessa alla data di pubblicazione del piano, poiché il comma 5-bis dell'art.26 prevede l'obbligo di variazione in aumento solo se il corrispettivo sia successivamente pagato, totalmente o parzialmente.
Note di variazione ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72
Il quesito
Se, in caso di sopravvenuta inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell'ambito di un piano attestato (art.67, comma 3, lett. d L.F.) con reviviscenza del debito originario, sussiste l'obbligo per il cedente/prestatore di emettere una nota di addebito ai fini IVA ex art.26, comma 1, a rettifica della nota di credito precedentemente emessa per mancato pagamento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione prospettata: alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-bis e della giurisprudenza UE, la rettifica in aumento (nota di addebito) è dovuta solo in caso di successivo pagamento del corrispettivo; se il debito non viene pagato, non sorge l'obbligo di emettere la variazione in aumento. La risposta è resa sui fatti forniti dall'istante.
Testo integrale
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