Risposta n. 351 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che il verbale di deposito e la conferma dell'atto estero, essendo parte integrante della procedura di divorzio e finalizzati a regolare i rapporti patrimoniali derivanti dal giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, debbano rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 19, analogamente a quanto previsto dall'ordinamento spagnolo.
Agevolazione articolo 19 della legge n. 74/1987 - accordo di divorzio stipulato all'estero relativo a immobili in Italia
Il quesito
Se il deposito presso notaio italiano (e la relativa conferma) di un atto notarile spagnolo che disciplina la ripartizione e l'aggiudicazione di immobili siti in Italia, necessario per dare esecuzione al divorzio, possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che l'art.19 esenta gli atti, documenti e provvedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; che gli atti esteri vanno legalizzati e depositati presso notaio o archivio notarile italiano, il quale redige il verbale di deposito (con obbligo di registrazione) e può riportare le necessarie menzioni urbanistiche e catastali nel verbale. Poiché il deposito è condizione per l'esecuzione degli accordi di divorzio e gli atti posti in essere per regolare i rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio rientrano nell'ambito dell'art.19, la tassazione del relativo verbale di deposito può essere riconosciuta in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da altre tasse ai sensi dell'art.19, fermo restando che il parere si basa sugli elementi documentali forniti.
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