Risposta n. 353 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che, in assenza di retrodatazione, le limitazioni non si applicano alle eccedenze/perdite generate nel periodo interinale (le perdite, inoltre, non rilevano per ALFA essendo in consolidato) e, se ritenute applicabili, chiede la loro disapplicazione per assenza di intento elusivo e per ragioni economiche valide.
Riporto delle perdite – Applicabilità delle limitazioni di cui all'art. 173, comma 10, del TUIR alle posizioni fiscali soggettive della beneficiaria in una scissione parziale
Il quesito
La società ALFA chiede se le limitazioni previste dagli artt. 173, comma 10, e 172, comma 7, del TUIR si applichino alle posizioni fiscali (perdita fiscale, eccedenza di interessi passivi ed eccedenza ACE) maturate nel periodo interinale tra inizio esercizio e data di efficacia giuridica della scissione parziale non retrodatata; in subordine chiede la disapplicazione delle limitazioni per motivi economico/estrafiscali.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che, nella scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente senza retrodatazione tra due società dello stesso consolidato, le eccedenze di interessi passivi e ACE generate nel periodo interinale dalla beneficiaria non sono assoggettate alle limitazioni dell'art. 173, co.10 (richiamo art.172, co.7). Le posizioni fiscali da sottoporre al test patrimoniale sono quelle disponibili alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente l'efficacia; le posizioni trasferite dalla scissa sono invece soggette alle limitazioni. Resta impregiudicato il potere di verifica dell'Amministrazione su eventuali aspetti abusivi.
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