Cassazione Civile, Ordinanza n. 22405/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente bancario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta da una società cliente contro la banca con cui intratteneva un rapporto di conto corrente di corrispondenza, nel quale confluiva anche un conto anticipi. La società deduceva l’illegittimità di interessi e commissioni addebitati e chiedeva l’accertamento della nullità o inefficacia di alcune clausole contrattuali, la determinazione del saldo finale e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Nel corso del giudizio di primo grado la banca originaria è stata assoggettata a procedura di risoluzione e poi a liquidazione coatta amministrativa; il processo è stato riassunto nei confronti dell’ente-ponte costituito nel quadro della risoluzione bancaria. In appello la società ha sostenuto che l’ente-ponte fosse succeduto nei diritti, attività e passività della banca in risoluzione, sulla base del provvedimento della Banca d’Italia e della comunicazione informativa relativa alla cessione. I motivi di ricorso per cassazione erano sette: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulla questione di rito relativa a improcedibilità/interruzione; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla non contestazione del subentro da parte dell’ente-ponte; 3) nullità per motivazione apparente, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la produzione dell’informativa della Banca d’Italia in luogo del provvedimento di cessione; 4) omesso esame e travisamento della prova quanto alla successione nel rapporto controverso; 5) ulteriore omesso esame di documenti prodotti, compresa una precedente sentenza di merito; 6) violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c. e dell’art. 43 d.lgs. n. 180/2015, per avere la Corte applicato la disciplina della cessione d’azienda ordinaria a una cessione bancaria speciale; 7) nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione, asseritamente rilevata d’ufficio, della legittimazione passiva dell’ente-ponte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ritenendo in particolare che la motivazione della Corte d’appello fosse apparente nel non valorizzare la comunicazione ufficiale della Banca d’Italia relativa alla cessione e che fosse erroneo applicare all’operazione la disciplina dell’art. 2560 c.c., non compatibile con la cessione dell’azienda bancaria nel quadro del d.lgs. n. 180/2015. Ha invece respinto i primi due motivi e il settimo, affermando che la successione nel diritto controverso attiene al merito e alla titolarità della posizione soggettiva, non alla legittimazione processuale, e che la mancata contestazione del subentro nell’azienda non equivaleva a riconoscimento del subentro nel debito specificamente azionato. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice abbia comunque affrontato la questione rilevante; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il tema decisivo non fosse quello processuale prospettato, ma la titolarità del rapporto controverso.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza, la cui carenza può integrare nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione meramente apparente è nulla.
art. 101, comma 2, c.p.c.
il contraddittorio preventivo riguarda questioni che implichino fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere; nel caso concreto la questione non era ritenuta rilevata d’ufficio nel senso dedotto.
art. 2558 c.c.
non è applicabile, secondo la Corte, alla vicenda della cessione dell’azienda bancaria nell’ambito della risoluzione prevista dal d.lgs. n. 180/2015.
art. 2560 c.c.
la regola dell’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori come condizione per il subentro del cessionario non si applica alla cessione bancaria speciale.
art. 43 d.lgs. n. 180 del 2015
la cessione all’ente-ponte può riguardare tutti i diritti, le attività e le passività dell’azienda bancaria, inclusi i giudizi pendenti alla data di efficacia della cessione, con l’eccezione espressamente prevista per le passività escluse dalla misura.
art. 58 t.u.b.
richiamato come precedente normativo e giurisprudenziale della specialità delle cessioni bancarie rispetto alla disciplina codicistica ordinaria.
art. 83, comma 3, t.u.b.
le pretese verso la massa, una volta aperta la liquidazione coatta amministrativa, vanno coltivate nella procedura e non nella sede contenziosa ordinaria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla cessione dell’azienda bancaria nell’ambito della risoluzione, la successione del cessionario nella posizione sostanziale controversa è questione di merito, attinente alla titolarità del rapporto, e non di mera legittimazione processuale.
- La disciplina speciale della cessione bancaria prevista dal d.lgs. n. 180/2015 deroga alla regola codicistica dell’art. 2560 c.c.: non può quindi essere richiesto, per affermare il subentro del cessionario nelle passività trasferite, il requisito dell’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori.
- La motivazione è meramente apparente quando si limita a negare valore a un documento ufficiale senza spiegare in modo effettivo perché quel documento non sia idoneo a dimostrare il fatto decisivo.
- La mancata contestazione del trasferimento dell’azienda bancaria non equivale, di per sé, a riconoscimento del subentro in ogni singola passività dedotta in giudizio; occorre distinguere tra acquisizione del complesso aziendale e inclusione del specifico debito azionato.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera per questioni nuove che incidono sul diritto azionato mediante fatti impeditivi, modificativi o estintivi; non ricorre automaticamente quando il tema concerne la titolarità sostanziale del rapporto controverso.
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