Sentenza del 13/10/2015 n. 4395 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto - Pagamento da parte dell'importatore - Mancanza di interesse all'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata priva di interesse, in quanto il pagamento integrale eseguito dall'importatore aveva estinto l'obbligazione solidale e, quindi, anche la posizione debitoria del rappresentante doganale indiretto. La controversia non poteva più produrre un'utilità pratica per l'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva impugnato la decisione relativa alla sanzione doganale contestata al rappresentante doganale indiretto. Durante la pendenza dell'appello, tuttavia, l'importatore aveva provveduto al pagamento della sanzione. Poiché importatore e rappresentante indiretto rispondono in solido dell'obbligazione doganale, il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito anche nei confronti dell'altro. Di conseguenza, l'Agenzia non conservava più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina della rappresentanza doganale indiretta e della responsabilità solidale
Il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio ma per conto dell'importatore ed è solidalmente responsabile con quest'ultimo per l'obbligazione doganale.
Principio civilistico dell'obbligazione solidale
Il pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali estingue il debito nei confronti del creditore anche per gli altri coobbligati, salvo eventuali rapporti interni di regresso.
Principio dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione
Un'impugnazione deve essere sorretta da un interesse attuale a ottenere una decisione utile; se il debito è stato integralmente estinto durante il giudizio, viene meno l'interesse alla prosecuzione e il ricorso o l'appello non può proseguire utilmente.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido per un tributo, dazio o sanzione, il pagamento integrale effettuato da uno di essi normalmente estingue l'obbligazione anche per gli altri nei confronti dell'amministrazione.
- Se durante un giudizio il debito oggetto della controversia viene integralmente pagato, occorre verificare se sia venuto meno l'interesse concreto e attuale dell'amministrazione o del contribuente a proseguire l'impugnazione.
- La solidarietà estingue il rapporto esterno con il creditore, ma non necessariamente i rapporti interni tra coobbligati: chi ha pagato potrebbe conservare un diritto di regresso verso gli altri responsabili.
- Il pagamento da parte di un coobbligato non elimina automaticamente ogni possibile questione accessoria, come rimborsi, interessi, spese processuali o responsabilità interne, che devono essere valutate separatamente.
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