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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 140 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo contro R.T.I. S.p.a. relativo alla ripubblicazione, sul sito e sui social de "Le Iene", di servizi collegati a una vicenda penale che coinvolgeva il reclamante e alla successiva condanna di un inviato della trasmissione per violenza privata. Il reclamante lamentava la violazione degli artt. 5, 6 e 17 GDPR, chiedendo la cancellazione dei dati e provvedimenti correttivi e sanzionatori, in quanto la vicenda sarebbe stata ormai superata e avrebbe dovuto essere anonimizzata. L’Autorità, richiamata la disciplina speciale per i trattamenti giornalistici, ritiene invece che il servizio del 23 febbraio 2021 rechi un quadro aggiornato e di interesse pubblico, fondato su documenti pubblici e su informazioni già rese disponibili dall’interessato, e conclude per l’infondatezza del reclamo.

R.T.I. S.p.a. – reclamo del diretto interessato per la ripubblicazione di servizi de "Le Iene" su vicenda penale e diritto all’oblio

R.T.I. S.p.a. – reclamo per ripubblicazione di servizi de "Le Iene" e diritto all’oblio

Il Garante esamina il reclamo di un interessato nei confronti di R.T.I. S.p.a. per la ripubblicazione, nel febbraio 2021, di servizi de "Le Iene" relativi a una vicenda penale conclusa con assoluzione e collegati alla condanna di un inviato del programma per violenza privata. Il reclamante chiedeva la cancellazione dei dati e invocava il diritto all’oblio, sostenendo che la nuova diffusione dei contenuti fosse priva di interesse pubblico e lesiva dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e aggiornamento.

Origine del reclamo e fatti contestati

Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR il 30 marzo 2021. L’interessato lamentava la diffusione di più servizi pubblicati il 2, 5, 11 e 23 febbraio 2021 sul sito del programma e sui relativi canali social, in cui venivano riproposti un video e riferimenti a un procedimento penale iniziato nel 2015 e conclusosi nel 2017 con assoluzione del reclamante. Egli sosteneva di aver diffidato la società alla rimozione dei contenuti, senza ottenere un riscontro satisfattivo.

Doglianze del reclamante

Secondo l’interessato, la riproposizione dei fatti avrebbe determinato una nuova e indebita esposizione della sua persona, in assenza di un attuale interesse pubblico e in violazione:

  • dell’art. 5 GDPR, per difetto di correttezza, esattezza, aggiornamento e minimizzazione;
  • dell’art. 6 GDPR, per asserita mancanza di base giuridica adeguata;
  • dell’art. 17 GDPR, per la violazione del diritto all’oblio.

Il reclamante sosteneva inoltre che, in un corretto bilanciamento tra cronaca e oblio, i servizi avrebbero dovuto riferirsi esclusivamente alla condanna subita dall’inviato de "Le Iene", omettendo i riferimenti identificativi al reclamante e i dettagli della vicenda da lui definita ormai superata.

Difese di R.T.I. S.p.a.

R.T.I. S.p.a. ha contestato il reclamo sotto vari profili. In primo luogo ha eccepito che la parte relativa alla diffamazione esulasse dalle competenze del Garante, anche perché il reclamante aveva adito l’autorità giudiziaria. Nel merito ha sostenuto:

  • l’applicabilità della disciplina speciale in materia di giornalismo, ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e delle Regole deontologiche;
  • la liceità del trattamento in quanto fondato su dichiarazioni rese dallo stesso interessato, su una sentenza pubblica e su contenuti già reperibili in rete;
  • l’assenza dei presupposti del diritto all’oblio, anche per effetto della notorietà del reclamante e della sua stessa attività di pubblicazione online di sentenze, commenti e parti di interviste;
  • l’esistenza di un persistente interesse pubblico alla vicenda, accentuato dalla condanna dell’inviato del programma e dalle conseguenti ricostruzioni giornalistiche.

Interlocuzioni procedimentali

Nel corso del procedimento il Garante ha chiesto chiarimenti alla società ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. Il reclamante ha poi replicato insistendo sull’asserita natura distorta e incompleta della narrazione giornalistica e richiamando anche un successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari per diffamazione aggravata. La società ha ribadito le proprie difese, contestando che la vicenda potesse essere letta in chiave diffamatoria ai fini privacy.

Valutazioni del Garante sulla disciplina applicabile

L’Autorità rileva che il contenuto ancora reperibile in rete, individuato tramite ricerca per nome e cognome del reclamante, deve essere esaminato alla luce della disciplina speciale prevista per i trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di informazione e di espressione: art. 85 GDPR, artt. 136-139 del Codice e Regole deontologiche. In questo ambito, la questione centrale diventa il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dell’identità personale, valutato secondo il criterio dell’essenzialità dell’informazione.

Ragioni dell’infondatezza del reclamo

Il Garante ritiene che il servizio del 23 febbraio 2021 fornisca un quadro informativo aggiornato dei fatti e del procedimento penale, attingendo a una sentenza pubblica del Tribunale di Milano del 2017, resa disponibile anche dallo stesso reclamante. La vicenda, secondo l’Autorità, presenta un concreto interesse generale perché riguarda dati e informazioni riservate riferite a personaggi del mondo della politica e dello spettacolo, la loro acquisizione e la loro circolazione, nonché i comportamenti che hanno portato alle indagini e all’assoluzione.

L’Autorità valorizza inoltre il fatto che:

  • le informazioni narrate erano già emerse dalle indagini e dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale;
  • il reclamante aveva rilasciato una precedente intervista al programma e aveva reso accessibili online commenti e materiali connessi alla vicenda;
  • la riproposizione giornalistica si collega direttamente alla notizia della condanna dell’inviato de "Le Iene", che costituisce il fatto di attualità che riattiva l’interesse pubblico.

Conclusione

Alla luce di tali elementi, il Garante conclude che la ricostruzione effettuata dalla trasmissione rientra nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, con menzione del reclamante compatibile con il principio di essenzialità informativa. Pertanto, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il reclamo è dichiarato infondato.

Rimedi esperibili

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del reclamo e doglianze dell’interessato

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguardava alcuni servizi pubblicati nel febbraio 2021 da "Le Iene" sul sito web e sulle pagine Facebook e Instagram del programma. Secondo l’interessato, tali contenuti riproponevano fatti di un procedimento penale concluso con assoluzione nel 2017 e avrebbero dovuto essere rimossi o quantomeno anonimizzati in applicazione del diritto all’oblio.

Posizione del reclamante

L’interessato sosteneva che la ripubblicazione fosse priva di reale interesse pubblico, lesiva dei principi di liceità, correttezza, aggiornamento e minimizzazione, e in contrasto con l’art. 17 GDPR. Contestava inoltre la ricostruzione dei fatti operata dal programma, ritenendola incompleta o fuorviante, e affermava che il punto di equilibrio con la libertà di informazione dovesse essere garantito mediante l’omissione dei dati identificativi.

Difese di R.T.I. S.p.a.

La società eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità delle doglianze sulla diffamazione, profilo ritenuto estraneo alle competenze del Garante e già devoluto all’autorità giudiziaria. Nel merito, sosteneva l’applicabilità della disciplina giornalistica di cui agli artt. 136 e ss. del Codice e alle Regole deontologiche, la presenza di un interesse pubblico attuale, la liceità del trattamento in quanto fondato su documenti pubblici e su informazioni rese dallo stesso interessato, nonché l’insussistenza dei presupposti del diritto all’oblio.

Valutazioni del Garante sulla disciplina applicabile

Il Garante rileva che il servizio residualmente reperibile in rete, individuato tramite ricerca per nome e cognome, deve essere valutato alla luce dell’art. 85 GDPR, degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica. In questa cornice, la menzione del reclamante è ritenuta compatibile con il principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto del contesto, della vicenda giudiziaria e degli aggiornamenti intervenuti.

Esito del procedimento

L’Autorità osserva che il servizio del 23 febbraio 2021 offre un quadro aggiornato dei fatti, attinge a una sentenza pubblica del Tribunale di Milano e si collega alla notizia della condanna dell’inviato del programma, maturata a seguito di azioni connesse ai medesimi fatti. Poiché l’interessato aveva egli stesso reso disponibili online la sentenza, commenti sui fatti e parte dell’intervista, il Garante ritiene che tali elementi conferiscano attualità alle informazioni e rendano infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporto tra cronaca e obliopubblicazione online di contenuti giornalisticipubblica informazione

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