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direttiva

Direttiva 2004/70

Direttiva 2004/70/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/70/CE apporta modifiche puntuali alla direttiva 2000/29/CE, aggiornando gli allegati relativi agli organismi nocivi e alle zone protette alla luce dell’Atto di adesione del 2003 e di successive evoluzioni normative. L’intervento è di natura tecnica e mira a coordinare il diritto fitosanitario con il nuovo quadro derivante dall’adesione di alcuni Stati membri. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni necessarie entro il 1 giugno 2004 per le parti richiamate dall’allegato II e comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.

Modifica tecnica della direttiva 2000/29/CE sulle misure fitosanitarie, con aggiornamento degli allegati relativi a organismi nocivi e zone protette nell’ambito dell’allargamento UE del 2003.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla disciplina fitosanitaria relativa all’introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Le modifiche riguardano in particolare gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE, con effetti sulle condizioni applicabili a determinate zone protette e ai relativi organismi nocivi. La direttiva contiene inoltre un obbligo di recepimento per le disposizioni che attuano l’allegato II entro il 1 giugno 2004; l’entrata in vigore è collegata all’entrata in vigore del trattato di adesione di vari Stati membri del 2003.

Aggiornamento fitosanitario collegato all’adesione del 2003

La direttiva 2004/70/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2000/29/CE, che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’atto ha natura prevalentemente tecnica e di coordinamento, finalizzata ad adeguare gli allegati della disciplina fitosanitaria al quadro creato dall’Atto di adesione del 2003 e a successive modifiche intervenute dopo il 1 novembre 2002.

Finalità dell’intervento

Il considerando sottolinea che l’allegato II dell’Atto di adesione del 2003 teneva conto, in linea generale, solo degli adattamenti relativi ad atti adottati fino alla data limite del 1 novembre 2002. Poiché la direttiva 2000/29/CE è stata ulteriormente modificata dopo tale data, si è reso necessario un nuovo intervento per aggiornare il testo consolidato e assicurare coerenza tra la disciplina fitosanitaria e gli effetti dell’adesione di nuovi Stati membri.

Oggetto delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 2000/29/CE tramite gli allegati I e II della direttiva 2004/70/CE.

  • Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati secondo l’allegato I della presente direttiva.
  • L’allegato IV, parte B, è ulteriormente modificato secondo l’allegato II.

Le modifiche riportate negli allegati riguardano la sostituzione di testi nelle parti elencate e l’aggiornamento delle indicazioni relative alle zone protette. In particolare, il testo aggiorna le voci relative a specifici punti dell’allegato IV, parte B, con riferimento a Stati membri e regioni quali Danimarca, Francia (Bretagna), Finlandia, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord), e, nelle modifiche dell’allegato II, anche Lituania, Lettonia, Slovenia e Slovacchia.

Zone protette e organismi nocivi richiamati nei considerando

Il preambolo richiama espressamente alcune zone protette riconosciute a titolo temporaneo dall’Atto di adesione del 2003:

  • Lituania: status di zona protetta nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus fino al 31 marzo 2006.
  • Lettonia, Slovenia e Slovacchia: status di zona protetta nei confronti di Globodera pallida (Stone) Behrens fino al 31 marzo 2006.
  • Malta: status di zona protetta nei confronti del Citrus tristeza virus (varietà europee) fino al 31 marzo 2006.

La direttiva indica che le modifiche all’allegato IV servono a tener conto di tali cambiamenti derivanti dall’Atto di adesione.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L’articolo 2 contiene l’obbligo di trasposizione per gli Stati membri. Essi devono adottare entro il 1 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’allegato II della direttiva.

Sono inoltre previsti specifici obblighi formali:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure nazionali adottate;
  • trasmissione di una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
  • inserimento di un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, oppure apposizione di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri.

La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi di attuazione, ma impone un risultato vincolante e un termine preciso di recepimento per le parti richiamate.

Entrata in vigore e collegamento con il trattato di adesione

L’articolo 3 stabilisce una clausola particolare di entrata in vigore: la direttiva entra in vigore solo alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Si tratta quindi di un atto strettamente connesso all’allargamento dell’Unione del 2004.

Destinatari e rilievo operativo

L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri. Per operatori e consulenti del settore agroalimentare e fitosanitario, il rilievo principale consiste nell’aggiornamento delle regole sulle zone protette e sugli organismi nocivi, con impatto sulle condizioni di circolazione di vegetali e prodotti vegetali e sui controlli fitosanitari applicabili nei territori interessati.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2000/29/CE e dei suoi allegati

L’articolo 1 dispone che la direttiva 2000/29/CE è modificata mediante gli allegati I e II della direttiva 2004/70/CE. In particolare, gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva, mentre l’allegato IV, parte B, è ulteriormente modificato conformemente all’allegato II.

Adeguamento delle zone protette e degli elenchi fitosanitari

Le modifiche riguardano elenchi e condizioni relativi a organismi nocivi e zone protette, con aggiornamenti che riflettono l’Atto di adesione del 2003. Il considerando evidenzia, tra gli altri, il riconoscimento temporaneo dello status di zona protetta per la Lituania rispetto al Beet necrotic yellow vein virus, per Lettonia, Slovenia e Slovacchia rispetto a Globodera pallida, e per Malta rispetto al Citrus tristeza virus (varietà europee), con scadenza indicata al 31 marzo 2006.

Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1 giugno 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’allegato II della direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore condizionata all’adesione

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamercato internoallargamento ue

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