Cassazione Penale, Sentenza n. 16614/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Firenze (12/12/2024) esclusivamente in relazione agli effetti civili, deducendo la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza delle statuizioni contenute nella sentenza rescindente della Corte di cassazione (n. 9743/2018), nonché l'illogicità della motivazione in contrasto con le dichiarazioni dei testi. La sentenza rescindente aveva affermato che la precedente decisione di appello non aveva adeguatamente provato il requisito della "presenza di terzi" e la percepibilità dell'offesa, elementi necessari per configurare il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; il giudice del rinvio, secondo il ricorrente, non ha ottemperato al dictum della Cassazione, limitandosi a ricostruire che i transessuali erano stati inizialmente sul posto e deducendo la loro persistenza in maniera congetturale, senza elementi concreti su distanza, permanenza o percepibilità, né compiendo un autonomo accertamento circa la responsabilità concorsuale del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice del rinvio era vincolato alle statuizioni di diritto della sentenza rescindente e doveva conformarsi al relativo dictum; la Corte d'appello non ha compiuto gli accertamenti richiesti (se i terzi fossero rimasti nelle immediate vicinanze dopo l'arrivo dei militari, a quale distanza si trovassero e se potessero percepire le espressioni contestate), limitandosi a ricavare la presenza di terzi da riferimenti lessicali nelle frasi proferite dagli imputati, senza elementi probatori concreti. Per tale inadempimento al mandato rescindente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti civili per violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., pronunciando che il fatto illecito non sussiste e revocando le statuizioni civili nei confronti del ricorrente. Decisione del 23/04/2026.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla violazione di legge (lett. c) e alla illogicità o contraddittorietà della motivazione (lett. e). Nella vicenda sono invocate per censurare la motivazione della sentenza di rinvio rispetto alle prescrizioni della sentenza rescindente.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il dovere del giudice del rinvio di uniformarsi alle statuizioni di diritto della sentenza di cassazione che ha annullato con rinvio; la mancata osservanza di tale obbligo determina l'annullamento della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione di tale disposizione perché il giudice del rinvio non ha adempiuto agli specifici accertamenti ordinati.
art. 341-bis cod. pen.
Norma penale richiamata come fattispecie contestata (oltraggio a pubblico ufficiale nelle forme previste dall'art. 341-bis). Nel contesto interpretativo del provvedimento la Corte ha sottolineato che, per la configurabilità del reato, è necessario provare la presenza di terzi e la percepibilità dell'offesa da parte di costoro; la sola menzione di terzi nel contenuto delle espressioni non è di per sé prova della loro effettiva e contestuale presenza.
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Norma richiamata nella nota finale del provvedimento che impone l'omissione di generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio e formula specifici ordini di accertamento (dictum rescindente), il giudice del rinvio è vincolato a uniformarsi a tali indicazioni e deve compiere i necessari accertamenti; la inosservanza costituisce motivo di annullamento per violazione dell'art. 627 c.3 c.p.p.
- La prova della 'presenza di terzi' e della percepibilità dell'offesa non può ricavarsi esclusivamente dal contenuto lessicale delle frasi proferite: occorrono elementi concreti su permanenza, distanza e capacità di percepire le espressioni al momento del fatto.
- Una motivazione che si limita a formulare ipotesi non supportate da elementi probatori concreti è insufficiente e può essere ritenuta illogica o carente rispetto al dictum della Cassazione.
- Se il giudice del rinvio non fornisce nuovi elementi probatori o non risolve le questioni specificamente devolute dalla sentenza rescindente, la Cassazione è legittimata ad annullare senza rinvio per l'inadempimento al mandato; ciò è particolarmente rilevante quando, al termine del procedimento di rinvio, non emergono prove idonee a dimostrare il fatto illecito residuo.
- Se il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e la decisione di merito conferma l'estinzione ma mantiene statuizioni civili gravanti sul medesimo imputato, la parte può impugnare solo gli effetti civili; la Cassazione può annullare quegli effetti se ritiene che siano fondati su una motivazione non conforme al dictum rescindente.
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