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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6868 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento IRPEF e ILOR relativo all'anno 1987. L'accertamento aveva recuperato a tassazione costi indeducibili relativi ad acquisti oggettivamente inesistenti. Secondo il giudice d'appello, l'Ufficio avrebbe dovuto ridurre contestualmente dalla base imponibile anche i ricavi derivanti dalle medesime operazioni fittizie. Il ricorso ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, precisando che i componenti positivi possono essere esclusi dal reddito solo se il contribuente dimostra che sono anch'essi fittizi e direttamente afferenti alle spese relative a beni o servizi mai effettivamente scambiati o prestati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che dovrà verificare concretamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, oltre a decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La norma disciplina i poteri e i criteri dell'accertamento delle imposte sui redditi; la Corte l'ha esaminata in relazione al recupero a tassazione di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, vecchia numerazione

    La norma riguarda la determinazione del reddito d'impresa e la deducibilità dei componenti negativi; nel caso concreto è stata invocata per contestare il recupero di costi relativi ad acquisti fittizi.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

    La disciplina consente di neutralizzare i ricavi direttamente collegati a costi fittizi, ma solo entro il limite dei costi non deducibili e quando sia provata l'effettiva inesistenza anche dei ricavi.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    La disciplina previgente in materia di componenti negativi relativi a operazioni inesistenti è stata sostituita dalla nuova disciplina, applicabile anche retroattivamente quando più favorevole e salvo che gli atti precedenti siano divenuti definitivi.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 12 e 16, comma 3

    Per le sanzioni relative ai costi di operazioni oggettivamente inesistenti, la norma speciale esclude l'applicazione dell'art. 12 e consente la riduzione esclusivamente secondo l'art. 16, comma 3.

  • Art. 366-bis cod. proc. civ.

    Il quesito di diritto formulato dall'Amministrazione è stato ritenuto sufficientemente specifico e idoneo a consentire l'enunciazione di un principio applicabile anche a casi ulteriori.

Massime di principio

  • La contestazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non comporta automaticamente l'eliminazione dei ricavi collegati: il contribuente deve dimostrare che anche tali ricavi sono fittizi e direttamente afferenti ai costi contestati.
  • L'onere della prova della fittizietà dei componenti positivi grava sul contribuente, anche quando l'Amministrazione abbia già dimostrato l'inesistenza delle operazioni di acquisto.
  • La neutralizzazione dei ricavi collegati a costi inesistenti opera solo entro il limite dei costi non ammessi in deduzione e richiede un nesso diretto tra componenti negativi e positivi.
  • Quando una disciplina sopravvenuta è più favorevole al contribuente, può trovare applicazione retroattiva per fatti anteriori, purché il provvedimento impositivo non sia divenuto definitivo e siano valutati complessivamente gli effetti fiscali.
  • In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa: il giudice di rinvio deve verificare in concreto i presupposti della disciplina applicabile e attenersi ai principi enunciati dalla Corte di cassazione.

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