Cassazione Civile, Ordinanza n. 06227/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti formalmente assunti da una società appaltatrice di servizi di vigilanza e portierato hanno convenuto in giudizio la società che utilizzava le loro prestazioni, sostenendo che il rapporto fosse in realtà intercorso direttamente con quest'ultima sin dall'inizio delle attività svolte, in ragione di un'illecita interposizione di manodopera e/o di un appalto non genuino. I lavoratori hanno allegato di avere svolto, presso uno stabile aziendale poi riferito alla società utilizzatrice, mansioni di portineria, ricezione della corrispondenza e centralino, anche in sostituzione di dipendenti della stessa utilizzatrice, con direttive provenienti anche da suoi dipendenti e senza un contratto di appalto idoneo a giustificare l'impiego. La Corte d'appello ha accolto la domanda, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatrice, con decorrenza dalla data di inizio delle prestazioni per ciascun lavoratore, riammissione in servizio, inquadramento nel CCNL Credito e condanna al pagamento delle retribuzioni dal deposito del ricorso introduttivo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere probatorio; violazione dei criteri per individuare un appalto illecito e un rapporto di lavoro subordinato; travisamento delle risultanze istruttorie; erronea decorrenza retroattiva del rapporto; contraddittorietà della motivazione sulla data di decorrenza per uno dei lavoratori; erroneo riconoscimento dell'inquadramento; illegittimità della condanna al pagamento delle retribuzioni dalla data della domanda e mancato computo di quanto eventualmente già pagato dal datore formale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili e ha respinto integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato l'intero ricorso della società, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla società utilizzatrice sin dall'origine, con diritto dei lavoratori alla riammissione in servizio, all'inquadramento contrattuale e alle retribuzioni maturate dalla data indicata dalla Corte territoriale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione della norma sull'onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 29 D.Lgs. n. 276/2003
richiamato come parametro per distinguere tra utilizzazione lecita e intermediazione vietata; la Corte ribadisce che la genuinità dell'intermediazione deve risultare dimostrata dal datore di lavoro.
art. 2094 c.c.
richiamato quale norma definitoria della subordinazione, utilizzata per qualificare il rapporto sulla base delle prestazioni concretamente rese.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il ricorso non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito mascherata da violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non semplici elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione è apprezzamento riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale radicale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrono i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e la sede processuale in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di specificità e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 2103 c.c.
la norma sul superiore inquadramento non si applica quando si discute dell'inquadramento originario spettante sin dall'inizio del rapporto in base alle mansioni accertate.
art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente sul tema delle conseguenze economiche della dichiarazione di utilizzazione illecita, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 414 c.p.c.
menzionato solo in relazione alla decorrenza delle retribuzioni e al deposito del ricorso introduttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere probatorio; se la censura mira invece a contestare la valutazione delle prove, essa è inammissibile o comunque infondata.
- Per qualificare come lecita la dissociazione tra datore formale e utilizzatore sostanziale delle prestazioni lavorative occorre la dimostrazione di un titolo negoziale tipizzato e genuino; in difetto di tale prova, l'utilizzazione delle prestazioni può condurre al riconoscimento del rapporto direttamente in capo al soggetto che ne ha beneficiato.
- Il travisamento delle prove non può essere trasformato in un terzo grado di merito: se la doglianza concerne la lettura del materiale istruttorio, il sindacato di legittimità resta precluso, salvo i rigorosi presupposti del vizio motivazionale o della revocazione per errore di fatto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa ricostruzione del merito.
- La non contestazione e l'inquadramento del lavoratore sono apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o logicamente incompatibile.
- La contestazione di questioni nuove in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente di averle già dedotte nel giudizio di merito e in quale atto processuale.
- Quando il giudice accerta che un lavoratore ha svolto mansioni corrispondenti a un determinato livello sin dall'origine del rapporto, la questione non riguarda il superamento di un inquadramento già attribuito, ma il corretto inquadramento iniziale spettante in base alle mansioni concretamente svolte.
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