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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21767/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la reintegrazione nel possesso, da parte di Camilla e Antonio Murineddu, della servitù di passaggio chiusa con recinzione. I motivi di cassazione contestavano: 1) nullità della sentenza per omessa estinzione del giudizio dovuta a mancata integrazione del contraddittorio rispetto a tutti i comproprietari interessati (artt.101,102,305 e 307 c.p.c.); 2) errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.); 3) nullità per composizione del collegio (art.51 n.4 e 158 c.p.c.), poiché un consigliere del collegio avrebbe conosciuto il processo in primo grado; 4) omessa o apparente motivazione (art.132 n.4 e 112 c.p.c.) in relazione alla riassunzione del giudizio solo nei confronti di Deroma e non di altri presunti litisconsorti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto relativo alla composizione del collegio (motivo 3) ha affermato che la conoscenza del processo in un precedente grado da parte di un componente del collegio non determina automaticamente la nullità della sentenza: l'obbligo di astensione ex art.51 c.p.c. va fatto valere mediante istanza di ricusazione ai sensi dell'art.52 c.p.c. e tempestivamente; la nullità sussiste solo se il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa. Quanto all'omessa integrazione del contraddittorio, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero provato né indicato nominativamente i presunti comproprietari pretermessi né dimostrato i presupposti di fatto e di diritto che giustificassero l'integrazione; pertanto la doglianza è infondata. Sui profili di onere della prova e motivazione la Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui chi eccepisce la non integrità del contraddittorio deve indicare e provare i soggetti e i titoli; la censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza di merito aveva motivato compiutamente le ragioni della decisione. I ricorrenti sono condannati alle spese di lite in favore della resistente: compensi Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge; inoltre è dato atto dell'ulteriore possibile versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norma di legittimità che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha valutato i motivi denunciati alla luce dei criteri di ammissibilità e merito della cassazione

  • art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4

    L'obbligo di astensione sussiste se il giudice ha già conosciuto del processo in altro grado; la sua violazione non determina automaticamente la nullità della sentenza se non sussiste interesse proprio e diretto del giudice, ma è rimediabile con la ricusazione

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla composizione del collegio e ai casi di conoscenza precedente del processo da parte del giudice

  • art. 52 c.p.c.

    La Corte ha affermato che l'istanza di ricusazione deve essere proposta nei modi e nei termini previsti da questa norma e che la mancata tempestiva proposizione preclude di fare valere il vizio come motivo di nullità

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha confermato che chi eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare e provare l'esistenza dei litisconsorti necessari

  • artt. 101, 102, 305, 307 c.p.c.

    Norme sul contraddittorio e sull'estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio: la Corte ha richiesto che l'eccepente provi dai documenti processuali l'esistenza e la vocatio in ius dei pretermessi

  • art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.

    Criteri di motivazione delle sentenze: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e che la censura rappresentasse solo una richiesta di riconsiderazione delle prove, inammissibile in cassazione

  • art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Citati a supporto del principio del giusto processo e del diritto a un giudice imparziale; la Corte ha connesso tali principi alla necessità di utilizzare gli strumenti di ricusazione per preservare l'imparzialità

  • DPR 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo

Massime di principio

  • La conoscenza del medesimo processo da parte di un giudice in altro grado non determina automaticamente la nullità della successiva decisione: la parte deve sollevare tempestivamente la ricusazione (art.52 c.p.c.); la nullità è invece configurabile solo se il giudice ha un interesse proprio e diretto nella causa.
  • Chi eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente i presunti litisconsorti e di provare, dai documenti già prodotti in causa, i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la loro vocatio in ius; non è ammessa nuova istruttoria in sede di legittimità.
  • Se l'eccezione di difetto di contraddittorio non è adeguatamente puntuale e documentata (es. indicazione generica di "altri comproprietari"), essa è inammissibile o infondata e non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio.
  • Le censure sulla motivazione in cassazione richiedono difetti formali gravi (assenza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria); non sono un mezzo per ottenere una riconsiderazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
  • Per tutelare il diritto a un processo imparziale, le parti devono verificare tempestivamente la composizione del collegio e, se necessario, proporre istanza di ricusazione entro i termini stabiliti; il mancato esercizio di tale rimedio può precludere la deduzione del vizio in cassazione.
  • In controversie su diritti reali legati a servitù o accessi, la prova della titolarità e della collocazione catastale/planimetrica dei mappali rilevanti è essenziale: le contestazioni sul travaso del pasaggio tra particelle richiedono elementi documentali chiari già nelle fasi di merito.

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