Sentenza n. 7238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Questura di Bologna di integrare la licenza di porto di fucile con la dicitura «anche per uso caccia», confermato dalla Prefettura in sede di ricorso gerarchico, e successivo rinnovo della licenza con la sola dicitura «per uso caccia»
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva chiesto che la licenza di porto di fucile fosse integrata con la dicitura «anche per uso caccia», così da poter portare durante l’attività venatoria, oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio, tra cui un coltello da caccia. La richiesta seguiva un controllo avvenuto nel gennaio 2019 nell’agro di Grosseto, durante il quale agenti venatori avevano contestato la legittimità del porto del coltello in mancanza della dicitura richiesta. Dopo il diniego del Questore del 15 ottobre 2019 e il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, l’interessato aveva impugnato tali atti e, con motivi aggiunti, il successivo rinnovo del 19 agosto 2022, nella parte in cui riportava «per uso caccia» anziché «anche per uso caccia». In appello ha riproposto le censure di violazione ed erronea interpretazione dell’art. 13 della legge n. 157/1992, nonché di difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria, sostenendo che il TAR avesse ignorato le difficoltà applicative e la non uniformità delle prassi tra gli uffici.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR Emilia-Romagna, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 13, comma 6, della legge n. 157/1992. La disposizione autorizza il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a portare, per l’esercizio venatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie: la dicitura non richiede un’integrazione individuale della licenza quando questa già abilita all’uso venatorio. Il significato emerge dal testo e dalla finalità della norma, che consente di portare tali strumenti complementari soltanto in occasione dell’attività venatoria. È quindi infondata la censura di erronea interpretazione e, conseguentemente, non sussistono i dedotti vizi di motivazione o istruttoria. La difformità delle prassi tra gli uffici non giustifica una lettura contraria al testo e alla ratio della disposizione; può invece rendere opportuna una loro uniformazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, commi 5 e 6, l. 11 febbraio 1992, n. 157
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
La licenza che abilita all’uso venatorio consente di portare gli utensili da punta e da taglio indicati dalla norma durante l’esercizio venatorio, senza necessità di un’ulteriore integrazione della dicitura del titolo.
art. 12 preleggi
Non può infatti dubitarsi che, alla luce dei canoni ermeneutici generali, le disposizioni di legge vadano interpretate nel senso fatto palese “dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (cfr. art. 12 delle preleggi); sicché alla norma va assegnato un significato coerente con il senso palese del dato testuale e con la ratio della disposizione stessa.
L’interpretazione deve coordinare il significato letterale delle parole con la connessione testuale e l’intenzione legislativa, attribuendo alla disposizione un senso coerente anche con la sua finalità.
Massime di principio
- La licenza di porto di fucile che abilita all’uso venatorio consente, durante l’esercizio della caccia, di portare anche gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie previsti dall’art. 13, comma 6, della legge n. 157/1992; non è necessaria un’ulteriore integrazione del titolo con una specifica dicitura, se il suo contenuto già abilita all’uso venatorio.
- Una disposizione che consente di portare utensili da punta e da taglio «per l’esercizio venatorio» va interpretata, secondo il suo tenore testuale e la sua finalità, nel senso che tali strumenti complementari possono essere portati soltanto in occasione dell’attività venatoria.
- La difformità delle prassi applicative tra uffici amministrativi non legittima un’interpretazione della legge illogica o incompatibile con il suo testo e la sua finalità; può piuttosto richiedere un intervento volto a uniformare le prassi.
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