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Ordinanza

Ordinanza n. 3058/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni: - della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate; i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato d’appalto, nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 11\12\2025: per l’annullamento, previa adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni, della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25, di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 29\12\2025: per l’annullamento “- della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione”; nonché ancora: “della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25 (doc. 11), di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 26\1\2026 : “- della deliberazione n.796 del 07.11.25, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3 ha aggiudicato a favore del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l. la procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); i verbali relativi alla verifica di congruità dell’offerta, ove svolta, e comunque alla verifica di congruità del costo della manodopera; il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.; con contestuale istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a. per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente all’offerta avversaria, in tutte le sue parti (documentazione amministrativa, tecnica, economica), oltre che alla documentazione relativa alla verifica di congruità del costo della manodopera (giustificazioni presentate dal concorrente e verbale o altro atto di verifica delle stesse), nonché ad eventuali richieste di chiarimento e relative risposte e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a rilasciare detta documentazione”; nonché ancora: “della nota ASL prot. PI084835-25 del 03.12.25 (doc. 11), di riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da Steritalia, con la quale l’ASL Roma 3 ha consegnato soltanto una parte della documentazione richiesta ed ha trasmesso altra documentazione in formato inservibile a causa degli omissis applicati e, dunque, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutta l’offerta avversaria priva di omissis, nonché all’ulteriore documentazione che verrà in seguito specificata, con conseguente condanna dell’ASL Roma 3 a rilasciare detta documentazione”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da STERITALIA S.P.A. il 11\5\2026: per l'annullamento, preevia sospensione: - della deliberazione n. 588 del 20.04.26, con cui il Direttore Generale di ASL Roma 3, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI costituendo tra Adapta s.p.a. e Sterimed s.r.l., ha ad esso aggiudicato (di fatto, confermato) l’aggiudicazione della procedura aperta CIG B68C922E68, indetta per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dispositivi medici riutilizzabili con fornitura di strumentario chirurgico e servizi connessi per l’attività di sala operatoria e ambulatoriale per PP.OO. G.B. Grassi – CPO e Servizi territoriali della ASL Roma 3 (doc. 29); - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compresi, in particolare: i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate (doc.2); il “verbale di verifica della congruità dell’offerta” del 10.04.26 (doc. 30); il bando (doc. 3), il disciplinare di gara (doc. 4) ed il Capitolato d’appalto (doc. 5), nelle parti e nei limiti di cui si dirà; il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202515062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e successiva conferma dell'aggiudicazione, all'esito della verifica di anomalia, di una procedura aperta per il servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dei dispositivi medici riutilizzabili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta disposta in favore del raggruppamento temporaneo costituito tra le imprese controinteressate, deducendo vizi relativi agli atti di gara, ai verbali, alla valutazione dell'offerta e alla verifica della congruità del costo della manodopera. Ha inoltre proposto istanze di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere integralmente l'offerta dell'aggiudicataria, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, gli atti relativi alla verifica di congruità del costo della manodopera e le richieste di chiarimento con le relative risposte. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego o l'ostensione parziale opposta dall'ASL, nonché la deliberazione successiva con cui, all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'amministrazione ha confermato l'aggiudicazione. Tra le censure è espressamente menzionata quella relativa al subcriterio 3.1 del disciplinare di gara, concernente la riqualificazione della centrale di sterilizzazione quanto a dotazioni, apparecchiature, arredi e capacità produttiva. Nella fase cautelare l'amministrazione ha chiesto un rinvio per consentire un ulteriore approfondimento su tale censura da parte della commissione di gara.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione e ha sospeso il provvedimento impugnato re adhuc integra, in attesa dello svolgimento dell'approfondimento richiesto dall'amministrazione e sino alla prossima udienza. Il Collegio ha rilevato che era già fissata l'udienza pubblica del 7 luglio 2026 per la trattazione del merito e ha confermato tale data. Non sono stati esaminati in via definitiva i singoli motivi di illegittimità né è stata definita la domanda di accesso o quella relativa all'eventuale inefficacia del contratto e al subentro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha adottato la sospensione del provvedimento impugnato in attesa degli approfondimenti amministrativi e della trattazione del merito.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione di gara; l'ordinanza cautelare non definisce tale domanda.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la questione non è stata decisa nella presente fase cautelare.

  • art. 124 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di subentro nell'esecuzione del contratto; la domanda non è stata definita con l'ordinanza.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, quando l'amministrazione dichiara di dover svolgere un ulteriore approfondimento su una censura relativa alla valutazione dell'offerta e tale approfondimento può incidere sulla legittimità dell'aggiudicazione, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato fino alla conclusione dell'attività e alla prossima udienza di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta re adhuc integra, senza definire i motivi di merito, quando l'istruttoria amministrativa su una specifica censura è ancora in corso e l'udienza pubblica per la decisione della causa è già prossima.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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