L.R. Molise 22/2005
Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti in Molise, salvo quelli necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. La Regione effettua vigilanza e rilevazioni tecniche tramite le proprie strutture e prevede uno stanziamento per attestare l’assenza di tali materiali. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina regionale sul divieto di deposito e stoccaggio di materiali nucleari nel Molise
Disciplina regionale sui rifiuti radioattivi e materiali nucleari
La legge della Regione Molise introduce un divieto territoriale sul deposito e sullo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. La disciplina è finalizzata a prevenire la presenza di tali materiali in regione, con alcune eccezioni limitate e con compiti di vigilanza affidati alle strutture regionali competenti.
Ambito di applicazione e divieti
Nel territorio della Regione Molise è precluso:
- il deposito di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale;
- il deposito temporaneo di tali materiali;
- lo stoccaggio degli stessi.
La preclusione opera in relazione ai materiali nucleari provenienti da fuori regione e riguarda sia la detenzione stabile sia quella temporanea.
Eccezioni consentite
Il divieto non si applica ai materiali necessari:
- per scopi sanitari;
- per la ricerca scientifica.
Tali eccezioni delimitano l’ambito applicativo della legge, consentendo la presenza dei materiali solo quando funzionali a esigenze sanitarie o di ricerca.
Vigilanza, rilevazione e misure preventive
La Regione, mediante le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, incluse l’ARPAM e le Aziende del Servizio sanitario regionale, cura:
- la rilevazione tecnica e strumentale di eventuali presenze di materiale nucleare sul territorio regionale;
- l’adozione delle misure di prevenzione idonee a perseguire le finalità del divieto.
La norma attribuisce quindi un ruolo operativo agli organismi regionali di controllo, con funzione sia conoscitiva sia preventiva.
Copertura finanziaria e pubblicizzazione dell’assenza di materiali
Per rendere nota l’assenza sul territorio regionale dei materiali depositati o stoccati vietati dalla legge, la Giunta regionale prevede un congruo stanziamento nell’apposito capitolo di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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