Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 26/2005

Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro"

Normativa regionaleL.R. Molise 26/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Molise tutela la razza autoctona del “cavallo pentro” istituendo consulta, registro anagrafico, contributi per riproduzione, strutture e manifestazioni culturali, con sanzioni per uso irregolare dei fondi. Prevede atti attuativi entro 60 e 120 giorni dall’entrata in vigore. Molte misure sono legate a finanziamenti e finalità ormai datate, ma la legge non risulta espressamente abrogata nel testo fornito.

Tutela e valorizzazione del cavallo pentro

Tutela e valorizzazione del “cavallo pentro”

La legge regionale del Molise disciplina interventi per la salvaguardia, la riproduzione e la valorizzazione del “cavallo pentro”, razza autoctona originaria dell’area di Montenero Valcocchiara (Isernia). Il provvedimento opera nel solo territorio molisano e combina obiettivi di tutela genetica, ambientale, zootecnica e culturale.

Finalità e perimetro della tutela

La Regione riconosce un interesse generale alla tutela della razza e ne individua la nozione nelle caratteristiche fisiche e morfologiche definite dalla ricerca del Dipartimento SAVA dell’Università del Molise. La disciplina mira a salvaguardare la popolazione esistente e i suoi discendenti, da allevare nella zona d’origine o in altre aree del Molise.

Obiettivi di conservazione e sviluppo della razza

La Regione si propone di conservare il patrimonio genetico, culturale e ambientale della razza, valorizzandone l’impiego su tutto il territorio regionale. La tutela passa anche attraverso il sostegno a iniziative pubbliche e private dirette a:

  • presentare la biodiversità autoctona del cavallo pentro;
  • diffonderne la conoscenza;
  • incrementarne la consistenza numerica fino a un livello che riduca i rischi di consanguineità, secondo indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;
  • ricostituire gradualmente le caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali della razza, in rapporto alle funzioni produttive e all’ambiente di inserimento.

Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione

Presso l’assessorato regionale competente è istituita una Consulta regionale con compiti consultivi e criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e non discriminatori, da definire nel regolamento interno. Ne fanno parte:

  • l’assessore alle Politiche agricole o un suo delegato;
  • un rappresentante dell’APA di Campobasso;
  • due veterinari esperti, designati dagli Ordini dei veterinari di Campobasso e Isernia;
  • un ricercatore del Dipartimento SAVA dell’Università del Molise. La Consulta esprime parere sul riparto dei contributi e sulle manifestazioni culturali previste dalla legge. La partecipazione è onorifica; spetta solo il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica per i componenti residenti in comune diverso da quello della sede.

Registro anagrafico regionale e identificazione dei capi

L’Associazione Italiana Allevatori istituisce il registro anagrafico regionale del cavallo pentro, in cui sono annotati gli animali riproduttori, con indicazione degli ascendenti, e i nuovi nati. Ogni riproduttore deve essere identificato con microchip o tatuaggio labiale. La tenuta del registro è affidata all’APA di Campobasso e il relativo disciplinare, contenente modalità organizzative e caratteristiche morfologiche della razza, è proposto dall’APA e approvato dalla Giunta regionale.

Riproduzione della razza e atti attuativi

La riproduzione è disciplinata dalla normativa statale di settore e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403. L’assessorato regionale alle Politiche agricole deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli atti previsti da tale decreto.

Contributi per la tutela e l’allevamento

La Regione concede contributi ad allevatori e imprenditori agricoli singoli o associati per interventi finalizzati alla conservazione della razza e alla tutela agroambientale. Sono previsti aiuti per:

  • nascita e mantenimento almeno quinquennale di capi di razza pentra, anche in età riproduttiva, con contributi annuali calcolati sul mancato guadagno e fino a 500 euro per capo, nel rispetto del cumulo con altri aiuti;
  • primo acquisto di stalloni e fattrici iscritti al libro genealogico, fino al 50% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone.

Contributi per le strutture e gli investimenti

Sono inoltre previsti contributi in conto capitale, nei limiti massimi del 30% nelle zone svantaggiate e del 20% nelle altre zone, per:

  • costruzione o ristrutturazione di ricoveri;
  • staccionate, recinti e abbeveratoi per la detenzione allo stato brado;
  • stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al 40% dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;
  • miglioramento di pascoli e prati-pascoli;
  • acquisto di attrezzature tecnologiche per censimento e comunicazione telematica;
  • progettazione di strutture fino al 10% della spesa ammissibile. Per tutti gli aiuti va considerato il cumulo con altri regimi di aiuto.

Manifestazioni culturali e divulgazione

La Regione sostiene iniziative pubbliche e private volte a diffondere la conoscenza del cavallo pentro e delle tradizioni popolari e culturali ad esso legate. Per tali progetti, promossi da enti pubblici, associazioni di allevatori e organizzazioni con finalità coerenti, è previsto un contributo fino al 30% delle spese ammissibili, comunque non superiore a 10.000 euro per progetto, previo parere favorevole della Consulta e nei limiti del bilancio. Rientrano tra le iniziative considerate:

  • mostre e rassegne equestri;
  • “Rodeo pentro”;
  • corsi di addestramento equestre o a scopo terapeutico.

Controlli e sanzioni

La Regione vigila sul corretto utilizzo dei contributi tramite le proprie strutture. In caso di violazione degli obblighi previsti, dispone la revoca immediata dei finanziamenti e il recupero delle somme percepite con interessi di legge, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalle norme vigenti.

Disposizioni finanziarie e attuative

Gli oneri sono coperti con i fondi iscritti nelle unità previsionali di base e nei capitoli del bilancio 2005 e successivi, da dotare delle necessarie disponibilità secondo la disciplina regionale richiamata. La Giunta regionale deve stabilire entro 60 giorni dall’entrata in vigore i criteri, le priorità, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione delle spese.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Nel testo fornito non risulta un’espressa abrogazione, ma la maggior parte delle misure è legata a contributi, bilanci e atti attuativi risalenti, con operatività sostanzialmente storicizzata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.