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Legge

L.R. Molise 24/2005

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi

Normativa regionaleL.R. Molise 24/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Molise raccolta, coltivazione, trasformazione e vendita dei tartufi freschi e conservati, con elenco delle specie ammesse, calendari di raccolta, tesserino e tassa annuale, riconoscimento delle tartufaie controllate/coltivate, vigilanza, sanzioni e abrogazioni. Restano salvi i rinvii alla legge statale n. 752/1985 e i limiti temporali previsti per raccolta, rimboschimenti e riconoscimenti.

Disciplina regionale della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi in Molise

Disciplina regionale dei tartufi in Molise

La legge detta la disciplina organica per la raccolta, la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione dei tartufi nel territorio della Regione Molise, nel quadro della normativa statale di riferimento. L’obiettivo è tutelare e valorizzare la tartuficoltura, regolando accesso alle aree di raccolta, autorizzazioni, controlli, sanzioni e regime economico-finanziario.

Finalità e riparto di competenze

La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura. Alla Regione spettano gli atti di indirizzo e valorizzazione e tutte le funzioni amministrative relative all’applicazione della legge. La Giunta regionale può finanziare studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazione, assistenza tecnica, coltivazione di piante idonee nei vivai regionali, contributi per programmi di tutela e valorizzazione e per iniziative di Province, Comuni, Comunità montane ed enti.

Specie commercializzabili e controlli di specie

Possono essere destinati al consumo solo i tartufi freschi appartenenti alle specie espressamente elencate dalla legge. È vietato il commercio di specie diverse. L’accertamento della specie può avvenire a vista; in caso di dubbio o contestazione è previsto l’esame microscopico presso strutture scientifiche specializzate, con rilascio di certificazione scritta.

Raccolta libera, tartufaie controllate e tartufaie coltivate

La raccolta è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo sponde e argini dei corsi d’acqua pubblici, nel rispetto della disciplina vigente. Nei terreni gestiti come tartufaie coltivate o controllate il diritto sui tartufi prodotti spetta a chi conduce il fondo, a condizione che siano state apposte le tabelle e ottenuto il riconoscimento regionale.

Le tartufaie controllate sono tartufaie naturali migliorate con specifici interventi colturali; l’incremento di tartufaie naturali richiede l’inserimento di almeno 50 piante per ettaro. Le tartufaie coltivate sono impianti ex novo con almeno 200 piante per ettaro, da realizzare in ambienti vocati e senza danneggiare tartufaie naturali produttive preesistenti.

Riconoscimento, durata e rinnovo delle tartufaie

Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata è rilasciato dalla Regione, su richiesta degli aventi titolo e previo parere tecnico della Commissione provinciale competente, entro 12 mesi dalla domanda. Alla richiesta va allegato un piano quinquennale di miglioramento e utilizzazione firmato da un tecnico abilitato.

Il riconoscimento dura 10 anni dalla ricezione dell’attestazione da parte del richiedente. Le tartufaie controllate possono essere riconosciute solo nelle zone geografiche di raccolta individuate ai sensi della legge; è escluso il riconoscimento negli alvei e nelle pertinenze degli argini di corsi d’acqua pubblici demaniali. Le attestazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge potevano essere rinnovate su richiesta entro un anno dall’entrata in vigore.

Tabellazione e effetti del subentro nella conduzione

Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate con specifiche indicazioni, integrate dalla dicitura “tartufaia controllata” o “tartufaia coltivata”. Le tabelle devono riportare la scritta “Raccolta di tartufi riservata” con caratteristiche dimensionali e di collocazione stabilite dalla legge.

Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti si trasferisce con l’effettivo possesso quando subentra un nuovo conduttore. Il subentrante deve comunicare alla Regione il mutamento giuridico del fondo entro 15 giorni. La mancata richiesta di rinnovo prima di sei mesi dalla scadenza dell’attestazione comporta la cessazione degli effetti del riconoscimento alla scadenza.

La revoca del riconoscimento consegue alla mancata esecuzione o non rispondenza degli interventi previsti; in tal caso le tabelle devono essere rimosse entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Consorzi volontari e raccolta consortile

I titolari di aziende agricole e forestali, o chiunque le conduca, compresi Comuni e Comunità montane, possono costituire consorzi volontari per difesa, raccolta, commercializzazione e impianto di nuove tartufaie. I consorzi hanno personalità giuridica di diritto privato, sono costituiti con atto pubblico e prevedono il voto pro capite. La tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato quando i fondi sono contigui.

Nei fondi compresi in aree consortili non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta è consentita solo ai singoli soci conduttori e nei limiti ordinari di peso. La perdita della qualifica di conduttore comporta la perdita del diritto di raccolta e la decadenza automatica da socio.

Zone geografiche di raccolta e limitazioni territoriali

La Giunta regionale deve delimitare la zona geografica di raccolta e la Regione deve identificare e delimitare le zone su cartografia, sentiti Comuni e Comunità montane e con il concorso del Corpo Forestale dello Stato. Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali di raccolta sub-provinciali, ai quali viene applicato annualmente un indice di densità di produzione del tartufo.

In base a tale indice la Regione può limitare o interdire per determinati periodi ricerca e raccolta per favorire il ripristino dei fattori riproduttivi del tartufo. Le limitazioni o interdizioni devono essere pubblicizzate anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate.

Calendario di raccolta e divieti temporali

Sul territorio del Molise la ricerca e raccolta sono consentite solo nei periodi indicati per ciascuna specie. Sono espressamente vietate nei mesi di aprile e settembre e, in ogni caso, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba.

È inoltre vietato il commercio dei tartufi freschi nei periodi in cui la raccolta non è consentita. La Regione può variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali in relazione alle condizioni pedoclimatiche, acquisendo i pareri tecnici previsti.

Modalità di ricerca e raccolta

La ricerca può essere svolta con l’ausilio massimo di due cani; ciascun raccoglitore autorizzato può condurre non più di due cani. L’attrezzo consentito è esclusivamente il vanghetto o vanghella con le caratteristiche dimensionali previste.

Lo scavo è ammesso solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane e limitatamente al punto indicato dall’animale. Le buche devono essere subito richiuse con la terra rimossa e il terreno livellato. È vietata la raccolta di tartufi immaturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca.

Limiti quantitativi e regole speciali

La raccolta giornaliera libera e individuale non può superare mezzo chilogrammo per il Tuber magnatum Pico e un chilogrammo per le altre specie; il superamento è tollerato solo con l’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nello stesso giorno.

I non residenti possono chiedere il visto sul tesserino per attestare i quantitativi raccolti in più giorni di permanenza. Nelle tartufaie controllate o coltivate non opera alcun limite di raccolta per il conduttore o per i consorziati. Gli enti pubblici membri di consorzi raccolgono tramite propri dipendenti formalmente autorizzati. Università ed enti di ricerca possono raccogliere, per fini didattici e scientifici, in qualunque momento e anche specie non elencate, previa autorizzazione regionale.

Autorizzazione alla raccolta, tesserino e formazione

La Regione rilascia l’autorizzazione alla raccolta e il tesserino di idoneità. Il tesserino è rilasciato dalla Regione di residenza del richiedente, riporta generalità e fotografia, ha validità decennale ed è convalidato annualmente mediante pagamento della tassa regionale entro il 31 gennaio.

L’idoneità è subordinata al compimento dei 16 anni e al superamento di un esame sulle specie, biologia, ricerca, raccolta, commercializzazione e norme applicabili. La Regione può organizzare corsi di formazione e aggiornamento. L’esame si svolge davanti a una commissione regionale a composizione definita e deve essere espletato entro 60 giorni dalla domanda. In caso di esito negativo, la prova può essere ripetuta non prima di quattro mesi.

Il rinnovo del tesserino avviene su domanda. In caso di smarrimento o sottrazione, la Regione rilascia il duplicato previa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Il tesserino deve essere restituito entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Marchio di identità

La Giunta regionale istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

I tartufi freschi devono essere lavorati e commercializzati secondo la disciplina statale. La lavorazione per conservazione e successiva vendita può essere effettuata da imprese iscritte alla CCIAA nei settori indicati, dai consorzi volontari e da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione.

I tartufi conservati sono classificati nell’allegato B e devono essere confezionati e venduti secondo le prescrizioni della legge statale di riferimento.

Tutele speciali per rimboschimenti, domini collettivi e vincoli particolari

Nelle aree, private e pubbliche, interessate da rimboschimenti protettivi o produttivi, la raccolta è consentita solo dopo 15 anni dal completamento dei lavori.

Nei terreni gravati da uso civico il diritto esclusivo di raccolta spetta agli utenti. Per le aree soggette a vincoli connessi all’attività venatoria e per le aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie la disciplina specifica è stata in parte abrogata dalla normativa successiva; resta comunque previsto che l’accesso alle zone considerate non possa essere subordinato a tasse, canoni o corrispettivi, salvo quanto previsto per il tesserino.

Vigilanza, controlli e provvedimenti di sospensione o revoca

La vigilanza è affidata ai carabinieri e, inoltre, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie designate da soggetti aventi finalità di protezione della natura e dell’ambiente. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di legge e prestare giuramento davanti al Prefetto.

La sospensione e la revoca dell’autorizzazione alla ricerca, raccolta e commercio sono adottate dalla struttura regionale competente e notificate agli interessati.

Sanzioni, confisca e disciplina del pagamento

Le violazioni comportano, oltre alla confisca del prodotto, sanzioni amministrative differenziate per tipologia di illecito. Sono sanzionate, tra l’altro, la raccolta in periodo di divieto, senza tesserino o autorizzazione, di specie non consentite, fuori orario, nelle zone riservate senza diritto, oltre i limiti quantitativi, nelle aree rimboschite prima dei 15 anni, con attrezzi o modalità vietate, la vendita irregolare al mercato pubblico, la commercializzazione non conforme dei conservati e la tabellazione irregolare.

Sono previsti aggravamenti in caso di recidiva, fino alla sospensione annuale dell’autorizzazione e alla revoca definitiva del tesserino. Le sanzioni sono annotate sul tesserino. Per la tassa annuale non versata si applicano le norme regionali sui tributi e sulle concessioni regionali.

In caso di confisca, il prodotto è venduto a trattativa privata dal servizio regionale competente o, se ciò non è possibile, devoluto gratuitamente a un istituto di beneficenza. È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, salvo i casi esclusi dalla disciplina penale.

Regime finanziario e destinazione delle entrate

Gli oneri sono coperti con la tassa di concessione annuale e con le sanzioni amministrative e pecuniarie. Le entrate confluiscono in un apposito capitolo di bilancio e sono destinate ad attività di sostenibilità ambientale e sociale, riduzione degli impatti antropici, studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazione, assistenza tecnica, coltivazione di piante idonee e contributi per programmi di tutela e valorizzazione della tartuficoltura molisana.

Abrogazioni e rinvio alla normativa statale

Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di tartufi richiamate espressamente dal provvedimento. Per quanto non previsto si applica la legge statale 16 dicembre 1985, n. 752.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La disciplina resta territorialmente limitata al Molise e contiene diversi termini già scaduti relativi all’adozione di atti attuativi, al riconoscimento di tartufaie e all’organizzazione iniziale del sistema. In quanto normativa di settore ancora strutturalmente applicabile alla disciplina della raccolta e commercializzazione dei tartufi, non è da considerarsi obsoleta nel suo complesso.

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