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Legge

L.R. Molise 14/2005

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Normativa regionaleL.R. Molise 14/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nella Regione Molise la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dei relativi accessori, delle unità non abitative e delle pertinenze. Stabilisce piani di vendita, requisiti degli acquirenti, criteri di prezzo e pagamento, reimpiego dei proventi e un vincolo di inalienabilità quinquennale. Prevede anche una fase iniziale per vendite a occupanti senza titolo o a terzi in casi specifici.

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La legge della Regione Molise disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alcuni beni connessi, fissando ambito, soggetti legittimati, procedure, prezzo, pagamento e reimpiego delle risorse. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale ed è pensata per sostenere i programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Ambito di applicazione

La normativa si applica agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici territoriali, IACP o altri organismi operanti nella Regione per finalità di edilizia residenziale pubblica, quando l’intervento sia stato finanziato in tutto o in parte con contributi statali, regionali o di altri enti pubblici. Si applica anche agli alloggi trasferiti agli enti territoriali o agli IACP ai sensi della legge statale n. 388/2000. Sono inoltre alienabili le unità immobiliari a uso non abitativo e le aree di pertinenza collegate, purché realizzate con fondi dell’edilizia residenziale pubblica. Restano esclusi gli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata non realizzati, acquistati o recuperati da IACP o enti pubblici territoriali.

Programmazione delle vendite

La Regione prevede piani di vendita per ambiti provinciali, formulati dalla Giunta regionale d’intesa con la competente commissione consiliare, su proposta dei soggetti gestori interessati. In fase di prima applicazione le proposte dovevano essere trasmesse entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; per gli anni successivi il termine ordinario è il 30 settembre di ogni anno.

Destinazione delle risorse

I proventi derivanti dalle alienazioni sono vincolati alla realizzazione di programmi regionali per lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. I programmi possono comprendere acquisto, acquisto e recupero, recupero, nuove costruzioni, recupero urbano, piani integrati, eliminazione di baraccamenti o locali provvisori, acquisto e urbanizzazione di aree ERP, alloggi per lavoratori, adeguamenti impiantistici, alloggi per studenti, abbattimento barriere architettoniche e altre tipologie individuate di volta in volta per specifiche categorie sociali.

Soggetti aventi titolo all’acquisto

Possono acquistare gli alloggi gli assegnatari o i familiari conviventi che conservino i requisiti di permanenza previsti dalla legge regionale n. 12/1998 e che non siano morosi per canoni e spese al momento dell’acquisto. Se l’acquisto è fatto da un familiare convivente, resta salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario. Se l’assegnatario o il familiare convivente ha reddito familiare inferiore al limite per la permanenza e non intende acquistare, conserva l’assegnazione e l’alloggio non può essere venduto a terzi.

Vendita in fase iniziale, occupazioni senza titolo e vendite a terzi

In prima applicazione e comunque entro un anno dall’entrata in vigore, possono acquistare gli alloggi anche i soggetti che abbiano perso i requisiti di permanenza da non più di cinque anni, purché l’alloggio sia occupato da almeno dieci anni. Nello stesso termine possono essere ceduti anche gli alloggi occupati senza titolo, previa regolarizzazione del contratto di locazione, se gli occupanti hanno i requisiti per l’accesso e l’occupazione dura da almeno due anni. Decorso tale termine, gli alloggi possono essere venduti a terzi con requisiti di accesso e permanenza, con precedenza per i soggetti già utilmente collocati in graduatoria. Per le vendite a terzi è esclusa la rateizzazione; il prezzo determinato costituisce il minimo di alienazione. La stessa disciplina si applica agli alloggi già liberi.

Procedure di vendita

Gli enti e gli organismi proprietari o gestori devono adottare idonee misure di pubblicità e disciplinare le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

Prezzo di vendita

Gli alloggi e le pertinenze sono alienabili solo se costruiti da almeno cinque anni e al prezzo di mercato, determinato mediante stima e parere dell’Agenzia del Territorio, con eventuale revisione delle rendite catastali. Gli oneri relativi a stima e adempimenti sono a carico dell’acquirente. Per data di costruzione si intende quella del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. Se, dopo la determinazione del prezzo, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione sugli edifici inclusi nei piani di vendita, il prezzo è aumentato del costo sostenuto per tali interventi.

Modalità di pagamento

La cessione può avvenire con trasferimento immediato della proprietà secondo due modalità: pagamento in unica soluzione con riduzione del 10% del prezzo; oppure pagamento immediato di almeno il 30% e dilazione del residuo fino a 10 anni, al tasso legale, con iscrizione ipotecaria a garanzia. La rateizzazione non è ammessa nelle vendite a terzi.

Gestione e reimpiego dei proventi

I proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti proponenti, sono versati su apposito conto corrente dell’IACP competente e contabilizzati in gestione speciale. Tali ricavi sono vincolati ai programmi di edilizia residenziale pubblica e soggetti al principio di unitarietà della programmazione e dell’impiego delle risorse del settore. La Giunta regionale può autorizzare gli IACP a utilizzare i proventi e altri eventuali fondi regionali anche con il concorso di risorse private, previa adozione di un regolamento per disciplinare il concorso dei privati e l’assegnazione in proprietà delle abitazioni. Su proposta dell’IACP competente, la Regione provvede alla programmazione e al reimpiego delle risorse sul territorio.

Vendita delle unità non abitative e delle pertinenze

Le unità immobiliari a uso non abitativo e le relative aree di pertinenza sono alienabili al prezzo di mercato, con stima e parere dell’Agenzia del Territorio e, se necessario, revisione delle rendite catastali; gli oneri sono a carico dell’acquirente. Il pagamento avviene esclusivamente in unica soluzione.

Vincolo di inalienabilità

Gli alloggi e le pertinenze acquistati ai sensi della legge, esclusi i beni non abitativi di cui all’articolo 11, non possono essere alienati per cinque anni dalla registrazione del contratto e comunque fino al pagamento integrale del prezzo.

Agevolazioni fiscali e diritti pregressi

Alle operazioni di vendita si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge statale n. 560/1993. Sono comunque salvati i diritti all’acquisto già maturati alla data di entrata in vigore della legge.

Attuazione ed entrata in vigore

La Giunta regionale può emanare direttive attuative. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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