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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1064

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP)

Normativa europea32020R1064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione conferisce la protezione DOP al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva che la domanda presentata dall’Italia è stata esaminata e pubblicata e che non sono state ricevute opposizioni entro il termine previsto. L’atto dispone la protezione del nome e ne determina l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione e registrazione, come denominazione di origine protetta (DOP), del nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «delle Venezie»/«Beneških okolišev» quale nome di un prodotto agricolo/settore vitivinicolo rientrante nel regime delle denominazioni di origine protette previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non risultano esclusioni o deroghe nel testo fornito.

Protezione del nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione conferisce la protezione, come denominazione di origine protetta, al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’atto si inserisce nella procedura di registrazione delle denominazioni nel settore agricolo e, in particolare, nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Procedura che ha preceduto la registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata trasmessa dall’Italia ed è stata previamente esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si precisa inoltre che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento, elemento che consente il perfezionamento della protezione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 è essenziale e dispone che il nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» è protetto. La protezione opera come DOP e implica il suo inserimento nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come richiamato nel preambolo.

Entrata in vigore ed effetti nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori del settore e per i consulenti legali e fiscali, il regolamento rileva in quanto attribuisce tutela UE al nome geografico protetto, con conseguenze sulla commercializzazione, etichettatura e uso della denominazione secondo il regime delle DOP previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il testo non contiene ulteriori condizioni tecniche, disciplinari o deroghe, limitandosi alla decisione di protezione e alla disciplina della sua efficacia temporale.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» è protetto come DOP. La protezione è concessa in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento, richiamato nei considerando.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando indicano che la domanda di registrazione trasmessa dall’Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione precisa inoltre che non le è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e conformità procedurale

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 99. Nei considerando la Commissione afferma che le misure adottate sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichesettore vitivinicolo

Testo integrale

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