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Provvedimento

Deliberazione n. 547 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. L’intervento mira a impedire la diffusione su Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato dall’interessato, trasmesso alle piattaforme in formato hash. Viene inoltre confermata la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 12 settembre 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede un intervento dell’Autorità entro 48 ore dalla segnalazione.

Segnalazione dell’interessato e intervento sulle piattaforme

La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il 12 settembre 2025.

Le misure disposte consistono in:

  • ordine a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
  • trasmissione del materiale in formato hash, al fine di agevolare il blocco della circolazione del contenuto sulle piattaforme indicate;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per fini probatori.

Conservazione probatoria e garanzie

La prescrizione di conservazione riguarda l’eventuale materiale che le piattaforme dovessero acquisire in chiaro. Tale conservazione è limitata a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Le modalità di conservazione devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 25 settembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 323/2025 e 324/2025 adottati d’urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti volte a impedire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto della privacy degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento si colloca quindi nell’ambito della disciplina del c.d. revenge porn, che consente l’attivazione di misure urgenti per prevenire l’ulteriore circolazione online di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 323 e 324 del 12 settembre 2025. Con tali provvedimenti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmettendolo in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro.

Conservazione probatoria del materiale

Alle società è stato imposto di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e le modalità adottate devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 25 settembre 2025 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 323/2025 e 324/2025, confermando integralmente le misure già adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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