Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32511/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata principalmente su vizio di causa (error in procedendo): la Corte d'appello avrebbe ammesso e fatto valere come decisiva una prova contraria prodotta dal lavoratore dopo l'assunzione, d'ufficio, di altra prova; tale ammissione tardiva avrebbe violato il principio del contraddittorio e alterato la parità processuale. In subordine la ricorrente contestava anche l'omesso esame di documenti e fatti decisivi relativi al "repechage" (disponibilità di altre mansioni), al nesso causale tra riorganizzazione e licenziamento e l'erronea comparazione della professionalità del lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (procedurale), ritenendo che la richiesta di prova contraria del lavoratore sia stata formulata dopo l'assunzione della prova ex officio e senza che la Corte verifichi e garantisca il termine per la controprova, con violazione del contraddittorio; tale prova è risultata decisiva per la decisione di merito. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro anche per la regolazione delle spese. Gli altri motivi (omesso esame di documenti, valutazioni sul repechage e confronto professionale) sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 18 - legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Norma sulla tutela in caso di licenziamento illegittimo; nella vicenda la Corte d'appello aveva applicato l'indennità sostitutiva della reintegra prevista dall'art. 18 nella versione ratione temporis

  • art. 420 c.p.c.

    Disciplina l'ammissione e i termini per la prova contraria; la Corte ha ritenuto che la mancata corretta gestione di tali termini e dell'ammissione della prova abbia violato il contraddittorio

  • art. 421 c.p.c.

    Regola i poteri istruttori del giudice e l'assunzione d'ufficio di prove; la sentenza ricorda che il giudice del lavoro può esercitare tali poteri ma deve garantire la possibilità di controdedurre alle parti

  • art. 360, primo comma c.p.c.

    Fondamento delle ragioni di cassazione; la Corte ha ricondotto l'errore di procedura denunciato a una delle ipotesi di vizio previste da tale articolo

  • art. 336 c.p.c.

    Riferimento alla comunicazione/effetto espansivo interno di pronunce rescindenti; invocata in relazione all'ambito di applicazione della decisione di primo grado riformata

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova del fatto; richiamato nel contesto della ripartizione dell'onere della prova tra datore e lavoratore (es. repechage)

  • legge 604/1966 (art. 2 e ss.)

    Normativa sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; richiamata in relazione ai criteri di legittimità del licenziamento e al tema del reimpiego/repechage

  • art. 23, comma 8‑bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 7 d.l. 105/2021

    Norme richiamate in ordine alle modalità di deposito delle conclusioni e alla presenza del P.G. in udienza in epoca Covid; citate a verbale per le conclusioni del P.M.

Massime di principio

  • Il giudice del lavoro può assumere d'ufficio mezzi di prova, ma deve sempre garantire il rispetto del principio del contraddittorio: se ammette prove ex officio deve concedere alle parti la possibilità di formulare prova contraria in termini perentori, se richiesta
  • La richiesta di prova contraria formulata dopo l'assunzione della prova ammissibile d'ufficio può essere considerata tardiva e determinare la violazione del contraddittorio se il giudice non verifica e non disciplina adeguatamente il termine per la controprova
  • Se una prova ammissibile tardivamente risulta decisiva per la decisione di merito e il contraddittorio risulta compromesso, il giudice della legittimità può cassare la decisione per vizio procedurale e rinviare per un nuovo esame
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore ha l'onere di dimostrare l'effettiva soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage); l'omesso esame dei documenti utili a tale verifica può essere rilevante ma può rimanere assorbito se la cassazione interviene per motivi procedurali
  • Va distinta la valutazione della professionalità ai fini del licenziamento individuale per GMO da quella tipica dei licenziamenti collettivi: il confronto delle professionalità non sostituisce l'accertamento della reale esistenza di posti disponibili per il reimpiego

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.