Cassazione Penale, Sentenza n. 26573/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere (applicata per il reato previsto dall'art. 386 c.p., aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.) con l'obbligo di dimora nel comune di Venezia o, in subordine, con gli arresti domiciliari. Il difensore ha lamentato: errata applicazione degli artt. 274, 275 co. 3 e 3-bis e 275-bis c.p.p. e plurimi vizi di motivazione; valutazione difettosa delle esigenze cautelari e della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura custodiale in caso di contestazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (diversa dall'appartenenza all'associazione mafiosa); mancata considerazione che non vi siano elementi idonei a provare la consapevolezza del ricorrente sull'esistenza di un'associazione mafiosa; mancata valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio (ritenute nuove dal difensore), delle condizioni di salute documentate e del tempo intercorso dall'evento, nonché dell'irrilevanza del ruolo del ricorrente e dell'assenza di precedenti recenti e rapporti con il sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale, richiamando il principio per cui istanze di revoca o attenuazione della misura cautelare basate sugli stessi elementi indiziari non possono essere accolte se tali elementi non sono mutati nella loro gravità; in sede di revoca possono rilevare solo fatti nuovi che producono un concreto mutamento in melius del quadro indiziario (richiamo alla giurisprudenza citata). La Corte ha condiviso la valutazione del GIP e del Tribunale del riesame che hanno escluso il carattere di novità delle dichiarazioni dell'indagato e hanno ritenuto rilevanti le intercettazioni e gli elementi oggettivi che evidenziano la programmazione dell'azione e la consapevolezza della «caratura mafiosa» del soggetto evaso. Anche le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti: la presunzione di inadeguatezza di misure meno afflittive nell'ambito di fattispecie con connotazione mafiosa non è stata superata dalla difesa (documentazione medica ritenuta datata). La Corte ha altresì rilevato che, per la parte relativa agli arresti domiciliari, è sopravvenuta la mancanza d'interesse (poiché il ricorrente ha ottenuto gli arresti domiciliari il 13/06/2025), residuando l'interesse solo all'ulteriore attenuazione con obbligo di dimora a Venezia, che però è stata negata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 386 cod. pen.
Norma relativo al reato contestato: indicato come fatto-reato alla base della misura cautelare; la valutazione della gravità indiziaria tiene conto della natura del reato
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante/contestazione connessa alla mafiosità del fatto; la presenza di elementi riconducibili a finalità e struttura mafiosa legittima una maggiore rigidità nella valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari e la presunzione di inadeguatezza delle misure meno afflittive
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme procedurali invocate dalla difesa; la Corte non ha ritenuto superata la motivazione cautelare alla luce degli elementi prodotti
art. 275 cod. proc. pen., comma 3 e comma 3-bis
Norme relative alle misure cautelari personali e ai criteri di applicazione; la difesa ha censurato la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la presunzione di inadeguatezza per reati con connotazione mafiosa non fosse stata superata
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale pertinente alle misure cautelari; richiamata nella contestazione difensiva ma non ritenuta idonea a modificare l'apprezzamento sul mantenimento della misura
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito di valutazione delle istanze di revoca/attenuazione: in sede di esame possono essere valorizzati solo fatti nuovi che determinino un mutamento del quadro indiziario
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539)
Principio richiamato dalla Corte: le istanze di revoca fondate su censure relative agli stessi elementi indiziari non possono trovare accoglimento se tali elementi non sono effettivamente mutati; solo fatti nuovi che determinano un 'mutamento in melius' del quadro indiziario possono giustificare la revoca
Massime di principio
- Un'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare può essere accolta soltanto se emergono fatti nuovi che determinano un concreto cambiamento in melius del quadro indiziario; la rielaborazione delle stesse circostanze già valutate non è sufficiente
- Nei procedimenti con rilievo di fattispecie 'mafiose' o con aggravanti di tipo mafioso opera una presunzione di inadeguatezza delle misure non custodiali che richiede elementi specifici e recenti per essere superata
- Dichiarazioni difensive rese successivamente e non corroborate da elementi oggettivi nuovi possono essere ritenute prive di efficacia se contrastano con le risultanze intercettative e con la documentazione già acquisita
- Documentazione medica o altri elementi personali a sostegno dell'attenuazione della misura devono essere attuali e idonei a dimostrare un'effettiva modifica delle esigenze cautelari; documenti datati hanno scarso effetto
- Il giudizio di merito sulle esigenze cautelari è vincolato agli elementi probatori concreti (intercettazioni, conversazioni, attitudini reiterate) e la valutazione del giudice del merito è difficilmente superabile in appello se motivata
- Se successivamente al provvedimento impugnato intervengono modifiche (p.es. concessione degli arresti domiciliari), può venir meno l'interesse su parte delle richieste; tuttavia le richieste residuali vanno comunque valutate secondo i principi sopra indicati
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