Cassazione Penale, Sentenza n. 17895/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. che ha rigettato l'opposizione al decreto del P.M. che aveva negato la restituzione di documenti e copie forensi estratte dai dispositivi informatici (tablet, telefono cellulare, personal computer). Il ricorrente deduceva: 1) mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria durante la perquisizione, poiché il decreto di perquisizione era generico e non indicava specificamente le cose da sequestrare (violazione artt. 253 e 355 c.p.p.); 2) violazione degli artt. 253, 262 e 263 c.p.p. e carenza di motivazione circa la necessità di mantenere il vincolo sulle copie integrali forensi, inclusi dati estranei alle indagini, giacché il mantenimento della copia integrale è giustificabile solo per il tempo strettamente necessario all'estrazione dei dati rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini esposti e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. di Trento. La Corte ha rilevato che dal provvedimento impugnato non risulta chiara la sequenza procedimentale (se vi sia stato un decreto di sequestro del P.M. o, invece, un sequestro d'iniziativa della p.g. con successiva convalida) e ha disposto che il G.I.P. chiarisca tale punto e traesse le conseguenze di legge in relazione ai rilievi difensivi. L'annullamento non incide su eventuali provvedimenti adottati successivamente sui beni sequestati rispetto al momento dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 316-ter cod.pen.
Norma del codice penale segnalata quale contestazione contestuale (fatti oggetto d'indagine); non centrale per la decisione procedurale che riguarda il sequestro probatorio.
art. 479 cod.pen.
Altra fattispecie penale richiamata negli atti d'indagine; citata a titolo di contestazione, non decisiva sulla questione procedurale del sequestro.
art. 416 cod.pen.
Ulteriore norma sostanziale richiamata negli atti; la decisione della Cassazione si concentra sugli aspetti processuali connessi al sequestro, non sulla valutazione di colpevolezza rispetto a questa norma.
art. 253 cod. proc. pen.
Regole sul sequestro probatorio e sulle modalità di indicazione delle cose da sequestrare durante la perquisizione; la Corte ha richiamato l'esigenza di chiarezza sulla natura del sequestro (decreto del P.M. vs sequestro d'iniziativa della p.g.) e sulla necessità di convalida quando prevista.
art. 262 cod. proc. pen.
Norme sul sequestro e conservazione delle cose; rilevante rispetto alle doglianze sulla portata del vincolo sui supporti informatici e sulle copie estratte.
art. 263 cod. proc. pen.
Regola l'opposizione avverso il decreto di rigetto della restituzione e i limiti del sindacato del giudice; la Corte ha ribadito che in sede di opposizione il G.I.P. può valutare la necessità o l'opportunità del mantenimento del vincolo, ma non può sindacare la legittimità del provvedimento genetico quando la competenza spetti al tribunale del riesame.
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'istanza di restituzione al P.M. qualora manchi la convalida; la Corte ha ricordato che, in presenza di sequestro d'iniziativa senza convalida, il rimedio corretto è l'istanza al P.M. e, in caso di diniego, l'opposizione al G.I.P.
art. 606, primo comma, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: b) violazione di legge materiale e processuale; c) omissione di motivazione; e) travisamento dei fatti. Il ricorso ha invocato tali motivi per contestare la mancata convalida e la carenza motivazionale sulla conservazione delle copie forensi.
art. 263, quinto comma, cod. proc. pen.
Specifica i limiti dell'intervento del giudice in opposizione al decreto di rigetto della restituzione: valutazione in ordine alla necessità/opportunità del mantenimento del vincolo, non all'illegittimità del provvedimento genetico.
Decreto di sequestro del P.M. (citazione nel provvedimento impugnato)
documentazione tecnica, commerciale, bancaria giuridica, fiscale, amministrativa societaria ed ogni altro documento, anche contenuto su supporto informatico, ivi compresi apparati mobili, comunque denominata (di proprietà o comunque nella disponibilità dell'indagato) che comprovi le condotte delittuose degli indagati
La formulazione del decreto è risultata eccessivamente generica e ampia; la Corte ha rilevato che quella genericità rimetteva alla p.g. l'individuazione specifica delle cose da vincolare e ha determinato l'esigenza di chiarire se fosse intervenuto un decreto del P.M. o un sequestro d'iniziativa della p.g. senza convalida.
Massime di principio
- Distinguere sempre se il sequestro è stato disposto direttamente dal Pubblico Ministero (decreto di sequestro) oppure è un sequestro d'iniziativa operato dalla polizia giudiziaria durante una perquisizione: la natura del provvedimento condiziona i rimedi esperibili e la necessità/competenza della convalida.
- Se il decreto del P.M. è generico e rimette alla polizia giudiziaria l'individuazione delle cose da sottoporre a vincolo, occorre verificare se sia poi intervenuta una convalida dell'operato della p.g.; l'assenza di convalida modifica il percorso rimediale (istanza di restituzione al P.M. ex art.355(2) e, in caso di diniego, opposizione al G.I.P.).
- In sede di opposizione al decreto di rigetto della restituzione il G.I.P. può sindacare solo la necessità o l'opportunità del mantenimento del vincolo, non la legittimità del provvedimento genetico quando questa sia di competenza del tribunale del riesame.
- Il mantenimento del sequestro su copie forensi integrali deve essere adeguatamente motivato e proporzionato: la ritenzione è giustificabile solo per il tempo strettamente necessario all'estrazione e all'analisi dei dati pertinenti; il giudice deve indicare le ragioni specifiche che rendono indispensabile il vincolo sulle copie integrali e sui dispositivi.
- Se il provvedimento impugnato manca di chiarezza sulla sequenza degli atti (chi ha ordinato il sequestro, se è intervenuta convalida, quali atti sono successivamente adottati), il rimedio può essere l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito chiarisca e motivi compiutamente le sue determinazioni.
- Quando si contesta la conservazione di dati non pertinenti alle indagini, è importante chiedere limitazioni temporali e tecniche (es. estrazione selettiva dei dati rilevanti, restituzione dei supporti dopo copia mirata) e sollevare l'assenza di motivazione specifica in ordine a tali questioni.
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