Cassazione Civile, Sentenza n. 18932/2020 del 11/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato le eccezioni mosse dai ricorrenti avverso l'ordinanza-ingiunzione del Consorzio Parco Lombardo per l'escavazione in alveo del Po oltre la quantità consentita. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la riconducibilità della sanzione a soggetti diversi dal profitto economico (direttore di cantiere e direttore dei lavori), la violazione del diritto di difesa in occasione degli accertamenti (presenza/avviso e ripetibilità delle misurazioni) e la tempestività/termine della contestazione
La decisione
Entrambi i ricorsi per cassazione (di Leva e Isola) sono stati dichiarati improcedibili per mancato deposito, a norma dell'art. 369 comma 2 n.2 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa attestazione di notifica (relata) o della certificazione di conformità degli atti ricevuti per via digitale. La Corte ha quindi respinto i ricorsi senza pronunciare sulle questioni di merito; nulla sulle spese per mancata resistenza, ed ha dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto
Norme richiamate
art. 369 cod. proc. civ.
Occorre depositare in cassazione la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica; il mancato deposito comporta l'improcedibilità del ricorso
art. 335 cod. proc. civ.
Consente la riunione dei ricorsi quando siano conseguenti alla stessa sentenza; la Corte ha riunito i ricorsi di Leva e Isola
art. 360 cod. proc. civ.
Motivazione omessa o insufficiente: i ricorrenti l'avevano invocata ma la Corte non è entrata nel merito per improcedibilità processuale
art. 29 legge regionale Lombardia
n. 86/1983 (citato da Leva) / n. 83/1986 (citato da Isola) secondo il testo del ricorso
Questione sollevata se la fattispecie sanzionatoria sia riferibile solo al soggetto che trae profitto economico o anche a chi materialmente concorre; la Corte d'appello aveva ritenuto che anche gli esecutori materiali potessero essere sanzionati
art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per censurare le modalità di accertamento e la partecipazione al contraddittorio; la doglianza non è stata valutata per via dell'improcedibilità
legge 689/1981
Richiamata in relazione al termine di contestazione e alla natura della responsabilità; la corte d'appello aveva valutato il momento dell'accertamento e la possibilità di regresso tra responsabili
legge 53/1994
art. 9, commi 1-bis e 1-ter
Stabilisce la certificazione di conformità da parte del difensore per gli atti ricevuti per via digitale; la mancata certificazione ha reso inammissibili le impugnazioni basate su copie digitali non attestante conformità
D.P.R. 115/2002
art. 13 comma 1-quater e 1-bis
Regole sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo di ulteriori versamenti a carico dei ricorrenti
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. SU n. 627/08; Cass. n. 8312/19; Cass. SU n. 11850/18; Cass. SU n. 10648/17; Cass. sez.2 n. 19695/19; Cass. sez.3 n. 12609/18; Cass. SU n. 10266/18
La Corte ha richiamato precedenti sul tema della notifica e del deposito della sentenza impugnata e sulla certificazione di atti digitali per motivare l'improcedibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione è obbligatorio depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione; senza tale documento il ricorso può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Se la sentenza è ricevuta o trasmessa in via telematica, il difensore deve attestare la conformità degli atti digitali (art. 9 legge 53/1994) e/o depositare i supporti cartacei comprovanti l'iter telematico, altrimenti la conformità non è provata
- La verifica di profili tecnici e procedurali (es. tempestività della contestazione, presenza agli accertamenti, ripetibilità delle misurazioni) è rilevante sul merito ma può rimanere non esaminata se il ricorso è improcedibile per vizi formali
- Gli enti sanzionatori possono ritenere responsabili, oltre al soggetto che trae il profitto economico, anche i soggetti che materialmente concorrono all'illecito (direttore di cantiere, direttore dei lavori), salvo che la norma regionale o il principio di tassatività non escludano tale responsabilità
- In contestazioni amministrative la valutazione del rispetto del contraddittorio durante gli accertamenti dipende dalle circostanze: la presenza fisica e la ripetibilità degli accertamenti possono, in concreto, escludere la lesione del diritto di difesa, ma ogni situazione va valutata caso per caso
- Le questioni di legittimità costituzionale o di eccessività della sanzione possono essere dedotte, ma non sottraggono l'adempimento dei requisiti formali necessari per la procedibilità del ricorso in Cassazione
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