Cassazione Penale, Sentenza n. 24274/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputate)
La controversia
Le imputate erano state giudicate con rito abbreviato e, in appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado confermando però la loro responsabilità per estorsione e usura. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite il comune difensore, deducevano un vizio processuale: l'omessa notifica al loro difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato per errore a un diverso professionista omonimo, con indirizzo PEC differente. Secondo la doglianza, ciò aveva impedito la partecipazione del difensore di fiducia al giudizio di appello, determinando una nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato, dalla lettura degli atti, che il decreto di citazione per l'udienza di appello era stato notificato a un avvocato omonimo diverso dal difensore fiduciario effettivamente nominato dalle imputate. Ne è derivata la mancata assistenza del difensore di fiducia nel giudizio di appello e, quindi, una nullità assoluta e insanabile per violazione del diritto di difesa. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale per lesione del diritto di difesa e dell'assistenza tecnica dell'imputato.
La nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso al difensore di fiducia è assoluta e insanabile.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di udienza deve essere eseguita al difensore di fiducia effettivamente nominato; la notifica a un diverso professionista, ancorché omonimo, equivale a omessa notifica.
- L'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia determina una nullità assoluta e insanabile del procedimento, in quanto pregiudica l'intervento e l'assistenza dell'imputato.
- La nullità conseguente alla mancata notifica al difensore di fiducia non è sanata dalla eventuale presenza o nomina di un difensore d'ufficio.
- Quando il vizio attiene alla corretta vocatio in ius del giudizio di appello e incide sul diritto di difesa, la sentenza emessa in assenza del difensore fiduciario va annullata senza rinvio, con rinnovazione del giudizio davanti a un diverso collegio.
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