Sentenza del 22/04/2016 n. 3657 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Coassicurazione - Commissioni di delega - Esenzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe commissioni di delega sono state ritenute soggette a IVA. Non sono state qualificate né come operazioni di assicurazione esenti, né come prestazioni accessorie a operazioni assicurative, né come servizi di intermediazione assicurativa. Il ricorso dell'impresa di assicurazione è stato quindi respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte nell'ambito della coassicurazione. Il ricorrente sosteneva che tali somme fossero esenti da IVA in quanto collegate a operazioni assicurative, oppure comunque accessorie o riconducibili ad attività di intermediazione assicurativa. La decisione ha invece ritenuto che le commissioni remunerassero prestazioni amministrative e gestorie svolte nell'interesse delle imprese assicuratrici, e non l'assunzione o la remunerazione di un rischio assicurativo. Inoltre, tali attività non integravano intermediazione, poiché mancavano un'attività di procacciamento, messa in relazione o mediazione tra le parti.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle operazioni di assicurazione, operazioni accessorie e intermediazione assicurativa
L'esenzione IVA richiede che la prestazione abbia effettiva natura assicurativa, sia strettamente accessoria a un'operazione assicurativa oppure costituisca vera attività di intermediazione. Le prestazioni meramente amministrative e gestorie non rientrano in tali categorie.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IVA non è sufficiente che una prestazione sia svolta nel settore assicurativo o sia collegata contrattualmente a una polizza: occorre verificarne la natura effettiva.
- Le commissioni che remunerano attività amministrative, organizzative, contabili o gestorie sono normalmente imponibili IVA, anche se rese tra imprese assicuratrici nell'ambito della coassicurazione.
- Per qualificare una prestazione come intermediazione assicurativa deve emergere un'attività concreta di procacciamento, messa in relazione o mediazione tra contraente e assicuratore; il semplice svolgimento di compiti gestionali non è sufficiente.
- L'accessorietà a un'operazione esente richiede un collegamento diretto e funzionale con essa e non può fondarsi sulla sola appartenenza delle prestazioni al medesimo rapporto o settore economico.
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