Cassazione Civile, Ordinanza n. 33448/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso era conforme ai requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c.; poiché l’intimato non si era costituito, non ha pronunciato sulle spese. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 657/2018, che aveva accolto l’appello della controparte. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione perché la lite era stata transatta e ha formalmente rinunciato al ricorso. La controparte ha aderito alla rinuncia con atto separato e non si è costituita nel giudizio di cassazione per svolgere difese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida ed efficace quando rispetta i requisiti previsti dalla norma; in tal caso il giudizio di cassazione si estingue.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando sia rituale e conforme ai requisiti di legge.
- Se la controparte aderisce alla rinuncia e non si è costituita nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può giustificare la rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente cessazione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33338/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33340/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33342/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2023 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →