Ordinanza n. 5674/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta comunale di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del d.lgs. n. 267/2000, e la nomina di una Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta e di nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 12, TUEL
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di Sindaco e di cittadino elettore, ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta che, ai sensi dell'art. 143, comma 12, TUEL, aveva disposto la sospensione degli organi comunali e nominato una Commissione straordinaria per la gestione provvisoria dell'ente. L'Amministrazione resistente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale-funzionale del TAR Campania, sostenendo che, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera q), c.p.a., la controversia rientra nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Nel merito ha inoltre sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente non ha replicato all'eccezione e in camera di consiglio si è rimesso alla decisione del Collegio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza e non ha esaminato il merito del ricorso. Ha ritenuto che l'art. 135, comma 1, lettera q), c.p.a. attribuisca al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale inderogabile su tutte le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 TUEL, senza distinzione tra i diversi commi dell'art. 143; vi rientra quindi anche il provvedimento prefettizio di sospensione adottato ai sensi del comma 12. Ha dichiarato la propria incompetenza, individuando quale giudice funzionalmente competente il TAR Lazio, sede di Roma, e ha indicato che la parte interessata può riassumere il giudizio dinanzi a tale TAR entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 12, d.lgs. 267/2000
“Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione”.
La disposizione attribuisce al Prefetto, in presenza di urgente necessità e in attesa del decreto di scioglimento, il potere di sospendere gli organi comunali e di assicurare la provvisoria amministrazione mediante commissari. La natura del provvedimento non lo sottrae alla competenza funzionale del TAR Lazio prevista per gli atti adottati ai sensi dell'art. 143 TUEL.
art. 135, comma 1, lett. q), c.p.a.
È allora fondamentale evidenziare che la richiamata norma dell’art. 135 c.p.a. devolve alla competenza funzionale del TAR del Lazio tutti i ricorsi avverso provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 143 TUEL, senza distinguere i diversi commi che compongono tale articolo, e quindi includendo sia il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 143 c. 12 TUEL, sia il Decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi degli altri commi del citato art. 143 TUEL.
La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, comprende ogni controversia relativa a provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 143 TUEL, compreso il decreto prefettizio di sospensione degli organi comunali previsto dal comma 12, senza che rilevi la distinzione tra i diversi commi dell'articolo.
art. 143 d.lgs. 267/2000
È allora fondamentale evidenziare che la richiamata norma dell’art. 135 c.p.a. devolve alla competenza funzionale del TAR del Lazio tutti i ricorsi avverso provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 143 TUEL, senza distinguere i diversi commi che compongono tale articolo, e quindi includendo sia il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 143 c. 12 TUEL, sia il Decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi degli altri commi del citato art. 143 TUEL.
Tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 143 TUEL, sia la sospensione prefettizia prevista dal comma 12 sia lo scioglimento disposto ai sensi degli altri commi, sono ricompresi nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
Massime di principio
- La competenza funzionale inderogabile attribuita dall'art. 135, comma 1, lettera q), c.p.a. al TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 TUEL comprende tutti i provvedimenti riconducibili a tali disposizioni, senza distinzione tra i diversi commi dell'art. 143.
- La competenza funzionale del TAR Lazio si estende anche all'impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione degli organi comunali e di nomina dei commissari, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 12, TUEL.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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