Cassazione Civile, Ordinanza n. 22057/2026 del 27/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di locazione finanziaria immobiliare, azionato nei confronti di quattro fideiussori della società utilizzatrice poi fallita. I fideiussori hanno opposto il decreto deducendo, in sintesi, che l’immobile oggetto del leasing era già stato restituito da tempo e che il suo valore di mercato era superiore all’importo richiesto; il giudizio è poi proseguito in appello e in cassazione, con un primo rinvio per verificare la congruità della clausola penale applicata in caso di risoluzione del leasing. In sede di rinvio la Corte d’appello, anche sulla base di CTU, ha ritenuto non eccessiva la clausola penale e ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando però che i fideiussori nulla dovevano verso la cessionaria del credito. Le società ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo: violazione degli artt. 1362 ss. e 1384 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello pronunciato oltre domanda e/o omesso di esaminare il credito per canoni già scaduti; violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. e nullità della sentenza per aver valutato la penale in modo non conforme ai criteri indicati dalla Cassazione, omettendo di considerare il complessivo valore dell’operazione e i canoni già maturati; inoltre, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei criteri tariffari per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata sull’interpretazione contrattuale per difetto di specificità e comunque perché diretta a ottenere un nuovo giudizio di merito; ha respinto la doglianza di ultrapetizione/omessa pronuncia, osservando che il giudizio era comunque incentrato sulla clausola di cui all’art. 11 del contratto e che il giudice di rinvio, nel determinare l’effettivo dovuto, poteva valutare d’ufficio la eventuale riduzione della penale sulla base dei principi fissati dalle Sezioni Unite. Ha inoltre considerato infondata la censura sulla quantificazione della penale, perché la Corte d’appello si era attenuta ai criteri di valutazione del leasing traslativo, tenendo conto del valore del bene e dell’assetto di interessi previsto dall’art. 1526 c.c.; ha infine respinto le censure sulle spese, ritenendo corretta la valutazione della soccombenza complessiva e la liquidazione operata. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La censura sull’interpretazione del contratto è stata ritenuta inammissibile perché generica e, nella sostanza, volta a un riesame del merito non consentito in cassazione.
art. 1384 c.c.
La clausola penale nel leasing traslativo può essere valutata dal giudice, anche d’ufficio, ai fini della riduzione equitativa se manifestamente eccessiva.
art. 112 c.p.c.
Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudizio era centrato sulla clausola penale e il potere di riduzione officiosa era coerente con il thema decidendum.
art. 1526 c.c.
Nel leasing traslativo, la valutazione della penale deve essere compiuta tenendo conto dell’assetto di interessi riconducibile alla disciplina dell’art. 1526 c.c. e del valore del bene restituito.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza complessiva rispetto all’esito finale della lite.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese non è stata ritenuta erronea nei limiti dedotti dalle ricorrenti.
art. 10 c.p.c.
Richiamato ai fini della contestazione del valore della controversia e della liquidazione delle spese.
art. 5 d.m. 14 marzo 2014, n. 55
Richiamato in relazione alla liquidazione parametrica delle competenze professionali.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta in appello; la questione è stata richiamata nel quadro delle spese ma non accolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale può essere sottoposta a riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., anche d’ufficio, se risulta manifestamente eccessiva, dovendosi valutare l’effettivo squilibrio alla luce del valore del bene restituito e dell’assetto complessivo degli interessi del contratto.
- La verifica della congruità della penale non può trasformarsi in un riesame del merito: in cassazione la censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando il giudizio di rinvio è volto a determinare l’effettivo dovuto in un leasing traslativo, il giudice può valutare d’ufficio la penale in relazione all’intero assetto economico dell’operazione, purché la decisione resti ancorata alla domanda e ai criteri già delineati nel giudizio rescindente.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in base all’esito complessivo della lite e non con riferimento a singole fasi o a singoli profili parzialmente favorevoli.
- La doglianza di omessa pronuncia o ultrapetizione non è fondata quando la decisione impugnata si collochi nel perimetro del thema decidendum già delineato dagli atti di causa e dal precedente giudizio di legittimità.
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