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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-127/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023. — « Balgarska telekomunikatsionna kompania » EAD contro Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » - Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 185 – Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte – Beni oggetto di scarto – Vendita successiva come rifiuti – Distruzione o smaltimento debitamente provati o giustificati. — Causa C-127/22

Giurisprudenza europea62022CJ0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'articolo 185 della direttiva IVA nel senso che lo scarto di beni inutilizzabili, se seguito dalla loro vendita come rifiuti con IVA, non impone la rettifica della detrazione. Se i beni sono invece distrutti o smaltiti in modo da sparire irreversibilmente, la situazione rientra nella nozione di distruzione di cui all'articolo 185, paragrafo 2, e non richiede rettifica purché la distruzione sia provata o giustificata e il bene abbia perso oggettiva utilità. È irrilevante che la distruzione derivi da una scelta volontaria del contribuente.

Rettifica della detrazione IVA in caso di scarto di beni divenuti inutilizzabili, seguita da vendita come rifiuti o da distruzione/smaltimento.

La questione giuridica

Se l'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE imponga o meno la rettifica della detrazione IVA quando beni iscritti a bilancio sono scartati perché inutilizzabili e, successivamente, sono venduti come rifiuti con IVA, oppure sono distrutti/smaltiti in modo debitamente provato o giustificato; e se, in particolare, la distruzione debba derivare da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.

Principio di diritto

Lo scarto di beni divenuti oggettivamente inutilizzabili nell'attività economica del soggetto passivo non comporta rettifica della detrazione IVA se tali beni sono poi venduti come rifiuti in un'operazione imponibile; se invece sono distrutti o smaltiti con sparizione irreversibile, vi è in linea di principio una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, ma non sorge obbligo di rettifica quando la distruzione o lo smaltimento siano debitamente provati o giustificati e il bene abbia perso ogni utilità economica, senza che sia necessario che l'evento sia indipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 184 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 185 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 186 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli da 187 a 191 direttiva 2006/112/CE

Rettifica della detrazione IVA per scarto di beni inutilizzabili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria) in materia di IVA. La questione centrale è l'interpretazione dell'articolo 185 della direttiva 2006/112/CE nel caso di beni eliminati dal bilancio perché non più utili, poi venduti come rifiuti oppure distrutti o smaltiti.

Fatti e procedimento principale

La BTK, società bulgara operante nelle telecomunicazioni, aveva acquistato beni d'investimento e altri beni per le proprie attività imponibili, detraendo l'IVA a monte. Tra il 2014 e il 2017 ha dismesso diversi beni divenuti inadatti all'uso o alla vendita per usura, difettosità, obsolescenza o inadeguatezza; tali beni sono stati talvolta venduti come rifiuti a terzi soggetti passivi, talvolta distrutti o smaltiti. Le rettifiche dell'IVA inizialmente detratta sono state effettuate sulla base dello ZDDS bulgaro, ma la BTK ha chiesto il rimborso delle somme versate sostenendo l'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 185 della direttiva IVA. Dopo il rigetto amministrativo e il rigetto del ricorso dinanzi al giudice di primo grado, la controversia è giunta alla Corte suprema amministrativa bulgara.

Normativa rilevante

La Corte richiama l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA per i beni impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta, nonché gli articoli 184, 185 e 186, che disciplinano la rettifica delle detrazioni. In particolare:

  • l'articolo 184 prevede che la detrazione iniziale sia rettificata quando è superiore o inferiore a quella spettante;
  • l'articolo 185, paragrafo 1, dispone la rettifica quando mutano gli elementi presi in considerazione per determinare la detrazione;
  • il paragrafo 2 esclude la rettifica, tra l'altro, in caso di distruzione o perdita debitamente provate o giustificate. La Corte menziona anche gli articoli da 187 a 191, ma li ritiene irrilevanti perché la controversia riguarda l'an dell'obbligo di rettifica e non le sue modalità.

Questioni esaminate dalla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se lo scarto di beni seguito da vendita come rifiuti imponibile faccia scattare la rettifica;
  • se lo scarto seguito da distruzione o smaltimento debitamente provati costituisca una modifica rilevante;
  • se, in tal caso, la distruzione o la perdita debbano derivare da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto passivo;
  • se la normativa bulgara che impone la rettifica anche in tali situazioni sia compatibile con il diritto UE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il sistema di detrazione e rettifica serve a garantire la neutralità dell'IVA e il nesso stretto e diretto tra detrazione a monte e operazioni imponibili a valle. Per lo scarto seguito da vendita come rifiuti, osserva che i beni sono comunque stati utilizzati nell'ambito di attività economiche soggette a IVA e che la successiva vendita imponibile preserva il diritto a detrazione. È irrilevante che la vendita di rifiuti non rientri nell'attività abituale del contribuente o che il valore di realizzo sia inferiore. Per i beni distrutti, la Corte afferma che la distruzione comporta necessariamente la cessazione di ogni possibilità di utilizzo imponibile e quindi integra una modifica degli elementi considerati per la detrazione ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1. Tuttavia, una distruzione debitamente provata o giustificata rientra nell'eccezione dell'articolo 185, paragrafo 2, primo comma. La Corte precisa che non è richiesto che la distruzione sia indipendente dalla volontà del contribuente: conta piuttosto che il bene abbia oggettivamente perso ogni utilità economica nell'attività del soggetto passivo. Lo smaltimento è assimilato alla distruzione quando comporta la sparizione irreversibile del bene, ad esempio mediante messa in discarica.

Compatibilità della normativa nazionale

La Corte conclude che disposizioni nazionali che impongono la rettifica dell'IVA detratta anche quando il bene scartato è poi venduto con IVA, oppure è distrutto o smaltito in modo da sparire irreversibilmente pur essendo tale circostanza provata o giustificata, sono incompatibili con l'articolo 185, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • lo scarto di beni inutilizzabili seguito da vendita come rifiuti imponibile non comporta mutamento degli elementi rilevanti per la detrazione;
  • lo scarto seguito da distruzione volontaria comporta in astratto una modifica rilevante, ma non obbliga alla rettifica se la distruzione è debitamente provata o giustificata e il bene ha perso ogni utilità economica;
  • lo smaltimento che determina la sparizione irreversibile del bene è assimilato alla distruzione;
  • il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che imponga comunque la rettifica in tali ipotesi.

Come è indicizzato

Materieivarettifica delle detrazionibeni d'investimentosmaltimento e distruzione di benirifiuti

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