Sentenza del 26/07/2016 n. 4933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Dichiarazioni di terzi - Valenza probatoria - Indiziaria - Apprezzamento del giudice - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe dichiarazioni scritte sono state ritenute prive di autonoma valenza probatoria, poiché non supportate da elementi obiettivi di riscontro. Le dichiarazioni dei terzi, anche quando prodotte dal contribuente, hanno soltanto valore indiziario e devono essere valutate dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti nel processo, secondo un apprezzamento complessivo del materiale probatorio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio, nel processo tributario, di dichiarazioni scritte di terzi relative a liberalità. È stato contestato se tali dichiarazioni potessero dimostrare autonomamente i fatti dedotti, in assenza di ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 21153/2015
Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui le dichiarazioni di terzi nel processo tributario hanno efficacia indiziaria e non costituiscono, da sole, prova piena dei fatti dichiarati.
Cassazione, sentenza n. 27173/2011
Richiamata come precedente conforme sul valore non autonomamente probatorio delle dichiarazioni rese da terzi e sulla necessità di valutarle insieme agli ulteriori elementi di prova.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una dichiarazione scritta di terzi non dimostra automaticamente il fatto affermato: normalmente costituisce soltanto un indizio.
- Le dichiarazioni relative a liberalità o trasferimenti patrimoniali devono essere accompagnate, quando possibile, da riscontri oggettivi, come documentazione bancaria, atti formali, tracciabilità dei pagamenti e coerenza con la situazione economica delle parti.
- Il giudice deve valutare le dichiarazioni dei terzi nel contesto complessivo delle prove disponibili, senza attribuire loro un valore decisivo isolato.
- La produzione di dichiarazioni testimoniali scritte da parte del contribuente è ammissibile come elemento indiziario, ma non sostituisce la prova documentale o altri riscontri verificabili.
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