Cassazione Civile, Ordinanza n. 22073/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto d'appalto tra un soggetto poi deceduto e una società appaltatrice; dalla lite era scaturito un lodo arbitrale depositato nel 2015, che aveva condannato la società al pagamento di una penale contrattuale, poi ridotta dal collegio arbitrale del 30%. La società aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello di Roma; nel frattempo era intervenuto il fallimento e il curatore era subentrato nel giudizio. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione rilevando anche la mancata produzione di documenti della fase arbitrale ritenuti decisivi. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla trasmissione del fascicolo di primo grado, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto chiedere gli atti mancanti; (2) nullità per violazione del contraddittorio, perché la Corte avrebbe rilevato d'ufficio l'assenza di documenti senza assegnare termine per memorie; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., deducendo il principio di acquisizione della prova e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto invitare una parte a produrre gli atti mancanti nel fascicolo dell'altra; (4) violazione dell'art. 1384 c.c., censurando il rigetto della doglianza sulla riduzione della penale, ritenuta dal ricorrente insufficiente e non adeguatamente motivata nel lodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che fossero applicabili, nell'impugnazione del lodo arbitrale, le norme sulla trasmissione del fascicolo proprie del giudizio di appello contro sentenza di primo grado; ha poi ritenuto infondata la censura sul contraddittorio, osservando che la constatazione della mancanza di documenti era una mera presa d'atto dello stato del fascicolo e non una questione nuova; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul principio di acquisizione della prova, per difetto di specifica illustrazione del vizio denunciato; ha infine reputato infondato il motivo sulla clausola penale, chiarendo che il controllo sulla riduzione ex art. 1384 c.c. riguarda la necessità della motivazione della riduzione e non la misura della stessa, rimessa a una valutazione equitativa ampia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 123-bis disp. att. c.p.c.
La disciplina sulla trasmissione di atti e fascicoli non si applica all'impugnazione di un lodo arbitrale, che non è giudizio di appello contro sentenza di primo grado.
art. 347 c.p.c.
La richiesta di trasmissione del fascicolo al cancelliere del giudice di primo grado presuppone un ordinario giudizio di appello, non un giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
artt. 827 e ss. c.p.c.
L'impugnazione del lodo arbitrale segue un regime processuale autonomo e diverso dall'appello avverso sentenza.
art. 24 Cost.
Non vi è violazione del diritto di difesa quando la decisione si fonda sulla mera constatazione dello stato del fascicolo e la parte avrebbe potuto attivarsi con l'ordinaria diligenza processuale.
art. 111 Cost.
Il contraddittorio non è leso se la questione decisa era prefigurabile per la parte diligente e non introduce uno sviluppo processuale inatteso.
art. 101, comma 2, c.p.c.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio non opera per la semplice verifica dello stato degli atti in fascicolo, che non costituisce una questione nuova.
art. 183, comma 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte escludeva la necessità di un termine per memorie in relazione alla constatazione della mancanza di documenti.
art. 384, comma 3, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata respinta perché non sussisteva alcuna violazione processuale da correggere.
art. 115 c.p.c.
Il giudice può valutare prudenzialmente le prove disponibili; la mera constatazione della mancanza di documenti non integra violazione del principio di disponibilità o acquisizione della prova.
art. 116 c.p.c.
La decisione allo stato degli atti è coerente con il potere-dovere del giudice di valutare le prove presenti nel fascicolo.
art. 2697 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non spiegava in che modo la regola sull'onere della prova imponesse al giudice di sollecitare la produzione documentale della parte.
art. 1384 c.c.
La riduzione della clausola penale richiede una motivazione adeguata sulla ragione dell'intervento, ma la quantificazione della riduzione è rimessa a un'ampia discrezionalità equitativa del giudice.
art. 823, n. 5, c.p.c.
La motivazione del lodo deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi; la nullità sussiste solo se tale esposizione manca del tutto o è incomprensibile.
art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
La nullità del lodo per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia assente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria in modo tale da rendere non comprensibile la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'impugnazione del lodo arbitrale non è assimilabile all'appello contro una sentenza di primo grado: non si applicano automaticamente le regole sulla trasmissione del fascicolo giudiziale tra uffici giudiziari.
- La mancata o incompleta produzione di documenti nel fascicolo di parte non impone, di regola, al giudice di concedere un termine per memorie se la decisione si fonda sulla mera constatazione dello stato degli atti e la circostanza era prevedibile per le parti.
- La violazione del contraddittorio non può essere invocata quando la questione decisa non è nuova ma consiste nella presa d'atto di un dato processuale che la parte diligente avrebbe dovuto verificare e fronteggiare.
- Il principio di acquisizione della prova non obbliga il giudice a invitare una parte a produrre documenti mancanti nel fascicolo dell'altra, se la censura non indica una specifica regola processuale che imponga tale attività e non chiarisce il relativo vizio di legittimità.
- La nullità del lodo per difetto di motivazione richiede un deficit radicale della motivazione, non potendo essere fondata sul solo dissenso circa la misura della riduzione della clausola penale.
- La riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c. deve essere sorretta da motivazione sulla scelta di ridurre, ma l'entità della riduzione resta rimessa a un apprezzamento discrezionale ampio del giudice o del collegio arbitrale.
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