Cassazione Penale, Sentenza n. 14505/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti e alla disciplina della recidiva (richiamando l'art. 62-bis cod. pen.), con dedotta omissione o insufficienza della motivazione della Corte territoriale rispetto a specifici punti di appello; (2) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità (cd. attenuante costituzionale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024), contestando l'esclusione fondata solo sull'uso del coltello senza considerare ubriachezza, assenza di violenza o danno e la modesta entità del bene sottratto (due bottiglie di birra).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto: (a) i motivi generici e promiscui — la denunzia cumulativa di inosservanza ed errata applicazione della legge penale e di carenze di motivazione — rendono il ricorso aspecifico e inammissibile; (b) il primo motivo mancava di interesse perché il giudice di prime cure aveva reso adeguata e logica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (valutando i precedenti penali anche in termini quantitativi e qualitativi) e l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto esito utile a causa del divieto di prevalenza (art. 69, comma 4); (c) il secondo motivo era manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato e ritenuto esclusa la lieve entità in considerazione dell'uso del coltello e degli altri elementi fattuali, applicando coerentemente i criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
Citata in quanto attenuante riconosciuta in sede di merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di primo grado circa il rilievo degli elementi negativi ostativi al riconoscimento di ulteriori attenuanti generiche.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento fatto dal ricorrente nel primo motivo; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo di correlazione critica con la motivazione impugnata, sicché non è stata disposta una rinnovata valutazione.
art. 69, comma 4 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che, anche in ipotesi di riconoscimento delle attenuanti invocate, non sarebbe possibile una prevalenza che muti l'esito della determinazione della pena nel senso richiesto dal ricorrente.
art. 628, comma 2 cod. pen.
"nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
Richiamata in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024). La Corte di merito ha applicato coerentemente i criteri indicati dalla Corte costituzionale nel valutare l'attenuante della lieve entità e ha escluso la sua applicabilità nel caso concreto per l'uso del coltello e le modalità della condotta.
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
"dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., ..."
Ha introdotto e chiarito i criteri di applicazione dell'attenuante della lieve entità; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente interpretato e applicato tali criteri nel negare l'attenuante per il caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata quale parametro per denunciare vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e la denunzia promiscua, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati per il principio secondo cui la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa di vizi di motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre l'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente correlati alla motivazione della decisione impugnata: denunzie generiche o cumulative sono causa di inammissibilità.
- La Corte di legittimità verifica la logicità e la completezza dell'apparato argomentativo del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti o sostituirsi alla valutazione di merito se la motivazione è priva di aporie logiche.
- La carenza di interesse (utilità pratica dell'impugnazione) rende inammissibile il ricorso quando anche l'accoglimento non potrebbe modificare concretamente l'esito (es. a causa di divieti di prevalenza o bilanciamenti già compiuti).
- L'attenuante della lieve entità (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024) va valutata considerando la totalità delle circostanze: l'uso di un'arma o di strumenti pericolosi, le modalità della condotta e gli altri elementi concreti possono escluderla.
- Nelle impugnazioni contro il diniego di attenuanti generiche occorre confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello senza specificità non è sufficiente.
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