Provvedimento del 29/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, in attuazione della normativa sulla partecipazione dei Comuni all’accertamento, le convenzioni informatiche, le modalità telematiche di invio delle segnalazioni qualificate a Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia del Territorio e INPS, nonché il trattamento e la sicurezza dei dati. L’allegato tecnico dettaglia gli ambiti di intervento e ripartisce le tipologie di segnalazione tra i diversi enti competenti.
Modalità tecniche per l’accesso alle banche dati e la trasmissione delle segnalazioni qualificate dei Comuni ai fini dell’accertamento fiscale e contributivo
Modalità tecniche di accesso e partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo
Il provvedimento definisce le regole tecniche e operative con cui i Comuni accedono alle banche dati e trasmettono le segnalazioni qualificate utili all’accertamento fiscale e contributivo. Esso attua la disciplina sulla partecipazione dei Comuni al recupero di tributi e contributi, stabilendo canali telematici, competenze degli enti destinatari e regole di trattamento dei dati.
Convenzioni informatiche per accesso alle banche dati e trasmissione delle dichiarazioni
L’accesso ai servizi di fornitura delle banche dati e la trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti residenti nei Comuni sono regolati da specifiche Convenzioni di cooperazione informatica.
- Le convenzioni sono stipulate da ciascun Comune con l’Agenzia delle Entrate.
- Per i rapporti con l’INPS, le convenzioni sono da stipulare con il medesimo Istituto.
- Le soluzioni devono rispettare la normativa vigente, il Codice in materia di protezione dei dati personali e gli standard di sicurezza informatica.
Segnalazioni qualificate: definizione, contenuto e destinatari
I Comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali, mediante segnalazioni qualificate. Tali segnalazioni riguardano posizioni soggettive in relazione alle quali siano rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenzino, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi. Le segnalazioni sono trasmesse esclusivamente in via telematica:
- all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o all’Agenzia del Territorio, se rilevanti ai fini dell’accertamento dei tributi statali;
- all’INPS, se rilevanti ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le segnalazioni devono contenere il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti interessati; quelle destinate all’Agenzia del Territorio devono riportare anche gli identificativi catastali degli immobili.
Canali di trasmissione e termini
Per l’invio delle segnalazioni, i Comuni utilizzano strumenti informatici predisposti dagli enti destinatari.
- Verso Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: i servizi resi disponibili nell’ambito della procedura informatica dell’Agenzia delle Entrate, attivati a seguito delle convenzioni di cui al punto 1.1.
- Verso INPS: la procedura informatica appositamente predisposta dall’Istituto.
- Verso Agenzia del Territorio: il Portale per i Comuni.
Per i periodi d’imposta i cui termini di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS scadono il 31 dicembre dell’anno della segnalazione, l’invio telematico deve avvenire entro il 30 giugno.
Ambiti di intervento e tipologie di segnalazione
Per le segnalazioni relative ai tributi statali restano validi gli ambiti già previsti dal provvedimento del 3 dicembre 2007. Per l’Agenzia del Territorio è confermato il quadro precedente, con l’ulteriore ambito della collaborazione per l’individuazione di fabbricati non dichiarati al catasto, ai sensi dell’art. 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010.
Per l’INPS è individuato come specifico ambito d’intervento il contrasto al lavoro sommerso, con segnalazioni riferite a:
- attività edilizia svolta senza denuncia contributiva dell’impresa;
- commercio ambulante o su area pubblica svolto senza Comunicazione Unica e/o senza denuncia contributiva;
- attività commerciale o artigiana svolta senza Comunicazione Unica e senza denuncia contributiva.
L’allegato tecnico ripartisce inoltre le segnalazioni per ambito di intervento e per ente competente, distinguendo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per commercio e professioni, urbanistica e territorio, patrimonio immobiliare, residenze fiscali all’estero e beni indicativi di capacità contributiva.
Tracciamento degli esiti e quote destinate ai Comuni
Gli atti di accertamento collegati alle segnalazioni dei Comuni sono tracciati fino alla riscossione.
- Per le segnalazioni verso Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza, sono tracciati avvisi di accertamento e accertamenti con adesione fino alla riscossione di imposte, interessi e sanzioni.
- La quota dei tributi statali spettante ai Comuni è quella stabilita dall’art. 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23/2011, secondo le disposizioni richiamate dal provvedimento.
- Per le segnalazioni trasmesse dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 restano ferme le disposizioni dell’art. 1, comma 12-bis, del D.L. n. 138/2011.
- Per le segnalazioni verso INPS, gli avvisi sono tracciati fino alla riscossione delle sanzioni civili, dopo la quale viene destinata ai Comuni la quota di compartecipazione prevista dal D.L. n. 78/2010.
Informazioni di ritorno e flussi informativi verso i Comuni e l’ANCI
L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e l’INPS devono fornire ai Comuni informazioni sullo stato di ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute, mediante collegamento telematico, secondo le modalità fissate dal D.M. 23 marzo 2011 e dal D.M. 15 luglio 2011. L’Agenzia del Territorio rende disponibili tali informazioni anche nel Portale per i Comuni. All’ANCI sono trasmessi riepiloghi periodici delle segnalazioni e dei conseguenti atti di accertamento.
Trattamento, responsabilità e tutela dei dati personali
I dati raccolti e trasmessi devono rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 e i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Il trattamento delle segnalazioni qualificate è riservato agli operatori incaricati dei controlli presso Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Guardia di Finanza e INPS, con tracciamento completo delle transazioni.
Il provvedimento consente ai Comuni, in particolare a quelli di minori dimensioni, di avvalersi di strutture di servizio intermedie, anche promosse tramite ANCI, per supportare l’elaborazione dei dati e gli scambi informativi.
- In tal caso il Comune può conferire l’accesso ai servizi tramite apposite comunicazioni del Sindaco all’Agenzia delle Entrate.
- Il soggetto esterno o la struttura intermedia deve essere designato preventivamente responsabile del trattamento e offrire idonee garanzie ai sensi dell’art. 29 del Codice.
- Il Comune deve impartire istruzioni adeguate e vigilare periodicamente sul trattamento.
- Se il medesimo soggetto opera per più Comuni, devono essere garantiti separazione logica dei dati e rispetto dell’ambito territoriale di competenza di ciascun Comune.
- L’impiego di tali strutture con organismi centrali diversi dall’Agenzia delle Entrate richiede valutazione degli organismi stessi, atti e convenzioni specifiche e il parere del Garante.
Sicurezza e consultazione del Garante
La sicurezza della trasmissione dei dati è garantita dalle applicazioni messe a disposizione dai rispettivi enti destinatari, con standard minimi non inferiori a quelli dell’Agenzia delle Entrate. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato nella fase di predisposizione del provvedimento. Le modalità tecniche relative all’Agenzia del Territorio e all’INPS saranno sottoposte al Garante, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, con indicazione dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata.
Allegato tecnico: riparto delle segnalazioni per ambito e competenza
L’allegato tecnico dettaglia le tipologie di segnalazioni qualificate trasmissibili dai Comuni all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Tra le principali casistiche individuate figurano:
- commercio e professioni: attività senza partita IVA, attività diversa da quella rilevata, ricavi o compensi incoerenti, affissione pubblicitaria abusiva, enti non commerciali con attività lucrativa;
- urbanistica e territorio: opere di lottizzazione, abusivismo edilizio con distinzione tra professionisti e imprenditori;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare: proprietà o diritti reali non dichiarati, assenza di contratti registrati, omessa dichiarazione ICI, omessa o infedele dichiarazione TARSU/TIA, revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004;
- residenze fiscali all’estero: esito negativo della conferma di espatrio e domiciliati ex art. 43 c.c.;
- beni indicativi di capacità contributiva: soggetti ai quali sono riconducibili beni indicativi di capacità contributiva e soggetti interponenti.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, il D.L. n. 203/2005, l’art. 18 del D.L. n. 78/2010, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 82/2005, il D.Lgs. n. 23/2011, il D.M. 23 marzo 2011, il D.M. 15 luglio 2011, nonché i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 e del 26 novembre 2008. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. n. 244/2007.
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