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Ordinanza

Ordinanza n. 10626/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità ​del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Divisione S.I.Re.N.E, in relazione all’istanza di cancellazione della segnalazione a suo carico nel Sistema d’Informazione Schengen (S.I.S.), presentata in data 2 settembre 2025, e per l’accertamento dell'obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla citata istanza, di attivare la procedura di cooperazione e consultazione con lo Stato segnalante ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1861 e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

Giustizia amministrativa202605004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero dell’Interno sull’istanza di cancellazione di una segnalazione a carico del ricorrente nel Sistema d’Informazione Schengen

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Divisione S.I.Re.N.E., sull’istanza presentata il 2 settembre 2025 per ottenere la cancellazione della segnalazione a suo carico nel Sistema d’Informazione Schengen. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, di attivare la procedura di cooperazione e consultazione con lo Stato segnalante prevista dal Regolamento (UE) 2018/1861 e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che sul medesimo ricorso il Tribunale si era già pronunciato con una precedente sentenza di rito del 22 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sulle questioni di rito e ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dal Ministero dell’Interno una relazione dettagliata e documentata sulla vicenda, con particolare riguardo all’eventuale definizione del procedimento relativo all’istanza di cancellazione della segnalazione. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare la relazione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità del ricorso o sulla fondatezza dell’azione avverso il silenzio. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1861

    Il ricorrente ha richiamato la disciplina della cooperazione e consultazione con lo Stato segnalante nell’ambito del Sistema d’Informazione Schengen; l’ordinanza non ne definisce l’applicazione nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio avverso il silenzio, emergano questioni di rito connesse all’eventuale precedente definizione della medesima controversia, il giudice può sospendere ogni pronuncia e acquisire dall’amministrazione una relazione dettagliata e documentata sullo stato e sull’esito del procedimento amministrativo controverso.
  • In presenza di una contestazione sull’avvenuta definizione del procedimento amministrativo, l’acquisizione di chiarimenti documentati sull’effettiva conclusione del procedimento costituisce un incombente istruttorio funzionale alla decisione sull’azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeProtezione internazionale e speciale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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