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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26460/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di resistenza, tentato omicidio pluriaggravato e lesioni pluriaggravate. Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e all'elemento soggettivo del tentato omicidio (sostenendo che la dinamica e le lesioni dimostrerebbero l'assenza di volontà omicidiaria e che il veicolo non sarebbe stato diretto intenzionalmente contro gli agenti); (2) carenza di esigenze cautelari concrete e attuali, in particolare assenza di ragioni che giustifichino il pericolo di reiterazione; (3) mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) adeguate alla sua situazione di incensurato; contestava inoltre lacune investigative (es. mancata acquisizione di filmati delle telecamere).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero di natura fattuale e confutativa della valutazione di merito, non denuncianti violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione. È stato confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la gravità degli indizi in base alla dinamica (veicolo lanciato a forte velocità e sterzata in direzione degli agenti), ritenendo probabile il dolo omicidiario anche nella forma alternativa; le esigenze cautelari sono state motivate con riferimento alla pericolosità concreta e alla trasgressività del comportamento, giustificando la custodia in carcere come unica misura idonea. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; la decisione non ha disposto la rimessione in libertà e la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza del Tribunale adito per il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che il procedimento è instaurato ai sensi di tale articolo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha valutato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato la sussistenza di detti indizi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto fondata la spiegazione del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'enunciazione dei motivi di ricorso; richiamata per la formulazione dei motivi trasmessi in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le ipotesi di vizio denunciabili in cassazione in materia di motivazione; la Corte ha applicato questo criterio per escludere la rinnovata valutazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese

  • art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti della cancelleria in caso di permanenza della custodia; la Corte ha ordinato alla cancelleria di provvedere senza disporre la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla misura cautelare è limitato: la Corte di cassazione non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudizio di merito sulla attendibilità delle fonti, intervenendo solo in caso di violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione
  • La sussistenza dei gravi indizi può essere desunta anche da elementi dinamici e comportamentali (es. uso di un veicolo lanciato in direzione delle persone) che dimostrino idoneità e destinazione univoca della condotta a cagionare il risultato
  • La qualificazione del dolo (anche nella forma alternativa) può essere ricostruita dal giudice sulla base della concretezza e della intenzionalità apparente della condotta, nonché dalla sua rapidità e pericolosità
  • Per la configurazione delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è sufficiente una motivazione concreta che valorizzi la gravità del fatto e la personalità pericolosa dell'indagato; lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente la detenzione cautelare
  • La decisione di escludere misure meno afflittive deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla concreta inidoneità di tali misure a prevenire il rischio delineato; la mera ipotesi non basta
  • Lamentele che si risolvono in una diversa interpretazione dei fatti o in una richiesta di nuova valutazione probatoria sono generalmente inammissibili in cassazione salvo che non evidenzino un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione
  • Se rilevanti, carenze investigative (es. mancata acquisizione di filmati) vanno dedotte e provate nei gradi del merito; in cassazione la contestazione di tali omissioni deve mostrare come esse abbiano creato una palese lesione del diritto di difesa o della valutazione probatoria

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