Cassazione Penale, Sentenza n. 26460/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di resistenza, tentato omicidio pluriaggravato e lesioni pluriaggravate. Il ricorrente deduceva: (1) insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e all'elemento soggettivo del tentato omicidio (sostenendo che la dinamica e le lesioni dimostrerebbero l'assenza di volontà omicidiaria e che il veicolo non sarebbe stato diretto intenzionalmente contro gli agenti); (2) carenza di esigenze cautelari concrete e attuali, in particolare assenza di ragioni che giustifichino il pericolo di reiterazione; (3) mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) adeguate alla sua situazione di incensurato; contestava inoltre lacune investigative (es. mancata acquisizione di filmati delle telecamere).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero di natura fattuale e confutativa della valutazione di merito, non denuncianti violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione. È stato confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la gravità degli indizi in base alla dinamica (veicolo lanciato a forte velocità e sterzata in direzione degli agenti), ritenendo probabile il dolo omicidiario anche nella forma alternativa; le esigenze cautelari sono state motivate con riferimento alla pericolosità concreta e alla trasgressività del comportamento, giustificando la custodia in carcere come unica misura idonea. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; la decisione non ha disposto la rimessione in libertà e la cancelleria provvederà agli adempimenti previsti.
Norme richiamate
Norma sulla competenza del Tribunale adito per il riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che il procedimento è instaurato ai sensi di tale articolo
Definisce i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha valutato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato la sussistenza di detti indizi
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto fondata la spiegazione del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'enunciazione dei motivi di ricorso; richiamata per la formulazione dei motivi trasmessi in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le ipotesi di vizio denunciabili in cassazione in materia di motivazione; la Corte ha applicato questo criterio per escludere la rinnovata valutazione di merito
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese
art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti della cancelleria in caso di permanenza della custodia; la Corte ha ordinato alla cancelleria di provvedere senza disporre la rimessione in libertà
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulla misura cautelare è limitato: la Corte di cassazione non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudizio di merito sulla attendibilità delle fonti, intervenendo solo in caso di violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione
- La sussistenza dei gravi indizi può essere desunta anche da elementi dinamici e comportamentali (es. uso di un veicolo lanciato in direzione delle persone) che dimostrino idoneità e destinazione univoca della condotta a cagionare il risultato
- La qualificazione del dolo (anche nella forma alternativa) può essere ricostruita dal giudice sulla base della concretezza e della intenzionalità apparente della condotta, nonché dalla sua rapidità e pericolosità
- Per la configurazione delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è sufficiente una motivazione concreta che valorizzi la gravità del fatto e la personalità pericolosa dell'indagato; lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente la detenzione cautelare
- La decisione di escludere misure meno afflittive deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla concreta inidoneità di tali misure a prevenire il rischio delineato; la mera ipotesi non basta
- Lamentele che si risolvono in una diversa interpretazione dei fatti o in una richiesta di nuova valutazione probatoria sono generalmente inammissibili in cassazione salvo che non evidenzino un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione
- Se rilevanti, carenze investigative (es. mancata acquisizione di filmati) vanno dedotte e provate nei gradi del merito; in cassazione la contestazione di tali omissioni deve mostrare come esse abbiano creato una palese lesione del diritto di difesa o della valutazione probatoria
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