Cassazione Penale, Sentenza n. 22329/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo (23/12/2024) disposto sullo stabilimento caseario della Spinosa SPA e sulle somme erogate da INVITALIA. Le censure principali dedotte dalle difese: carenza di motivazione (anche grafica) sul periculum in mora; erronea valutazione della necessità della VINCA (valutazione di incidenza ambientale) e della rilevanza delle procedure urbanistiche e ambientali; illegittimità e sproporzione del sequestro (blocco dell'intera attività produttiva); errata qualificazione del fatto come truffa aggravata anziché diversa fattispecie (v. art. 316-ter); omissione di valutazione delle alternative probatorie e della documentazione difensiva; eccezione sull'utilizzabilità di dati desunti da dispositivi il cui sequestro probatorio era stato successivamente annullato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse concreto, i motivi relativi al sequestro dello stabilimento e di somme quando impugnati dai singoli soci (poiché i beni sono di proprietà della società e i soci non agiscono in rappresentanza dell'ente). Ha tuttavia esaminato le doglianze attinenti al sequestro per equivalente gravante sul patrimonio personale dei ricorrenti e le ha respinte: la Corte ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione non apparente circa il fumus e il periculum, ricostruendo coerentemente l'attività di condizionamento della Commissione ambientale e l'induzione in errore di INVITALIA quale causa dell'erogazione del finanziamento; ha ritenuto rilevante, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, l'ammontare del finanziamento erogato. Le eccezioni sulla inutilizzabilità generica dei dati acquisiti dai dispositivi non sono state ritenute idonee ad alterare la valutazione complessiva in mancanza di specificazione della loro incidenza sulla 'prova di resistenza'. In sintesi, l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte valuta tali censure solo se atte a dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili relativi al riesame e alla motivazione del giudice di cautela.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul riesame e sulle impugnazioni in materia cautelare; la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione del giudice del riesame.
art. 322-ter cod. pen.
Norma penalistica citata tra le fattispecie contestate; richiamata nelle doglianze relative alla configurazione dei reati e alla loro rilevanza ai fini del sequestro.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; rilevante poiché la confisca per equivalente è stata disposta in relazione a un'ipotesi di truffa aggravata ai danni di INVITALIA.
art. 640-quater cod. pen.
Richiamata tra le norme indicate dai ricorrenti; attiene a condotte connesse alle frodi documentali ed è stata considerata nel quadro delle imputazioni.
art. 316-ter cod. pen.
Citata dalla difesa come alternativa alla configurazione di truffa; la Corte prende atto della censura ma mantiene la valutazione del fumus in relazione alla truffa aggravata, ritenendo congrua la ricostruzione del Tribunale.
DPR 380/2001
Norma urbanistica richiamata per la contestata assenza della VINCA e la presunta nullità dei permessi di costruire; la Corte osserva che l'accertamento della regolarità amministrativa è di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto.
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
Richiamato in relazione alla VAS/VIA e alla tesi della difesa secondo cui una valutazione ambientale generale escluderebbe la necessità della VINCA per il singolo intervento; la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede penale sulla materia amministrativa.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato quanto all'interesse concreto necessario per l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ne applica il principio per escludere la legittimazione dei singoli soci a impugnare il sequestro dei beni della società.
art. 640-bis cod. pen. (richiamato in motivazione sulla confisca)
Richiamato nella discussione sul quantum della confisca per equivalente: il profitto del reato può coincidere con l'intero finanziamento se il contratto non si sarebbe perfezionato senza le falsità.
Massime di principio
- Il singolo socio non rappresentante legale della società non ha interesse concreto ad impugnare il sequestro di beni di proprietà societaria; l'impugnazione è inammissibile salvo che si agiti sulla parte di sequestro che incide direttamente sul patrimonio personale (es. sequestro per equivalente sul patrimonio del socio).
- In sede di Cassazione contro ordinanze su misure reali il sindacato è limitato a questioni di diritto e a vizi della motivazione tali da renderla mancante o illogica; non è consentita la ritrattazione dei fatti né la nuova valutazione dettagliata degli atti amministrativi.
- Per la confisca per equivalente in vicende di finanziamenti pubblici, il profitto del reato può corrispondere all'intero ammontare erogato se il contratto non si sarebbe perfezionato senza le attestazioni false che hanno indotto l'ente erogatore.
- La valutazione del periculum (rischio di dispersione delle somme) richiede una motivazione adeguata ma anche la presa in considerazione delle garanzie offerte; la Corte di legittimità controlla la presenza minima di motivazione e la coerenza logica, non ogni valutazione di merito.
- Le questioni tecnico-amministrative (es. necessità della VINCA, VAS/VIA, compatibilità urbanistica) sono, di regola, di competenza del giudice di merito o amministrativo; in sede penale di legittimità sono sindacabili solo nei limiti dei vizi di diritto o della manifesta illogicità della motivazione.
- L'eccezione di inutilizzabilità di mezzi di prova ottenuti illegalmente richiede che la parte indichi concretamente l'incidenza dell'eliminazione di tali elementi sulla prova di resistenza; una censura generica è inidonea.
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