Sentenza del 17/06/2015 n. 3580 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tasse - Tariffe spettanti al Ministero della salute ex art. 5, co. 12, L. n. 407/1990 - Natura tributaria di tariffa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa maggiorazione prevista dal D.L. n. 269/2003 non è stata qualificata come nuovo tributo. Il legislatore ha lasciato invariata la natura di tariffa delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche, limitandosi a modificarne la misura e la destinazione. La pretesa ministeriale è stata pertanto ritenuta riconducibile alla tariffa già prevista dalla legge n. 407/1990.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura giuridica delle somme dovute al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge n. 407/1990, come maggiorate dall'art. 48, comma 8, lettera b), del D.L. n. 269/2003. Il ricorrente contestava che la maggiorazione avesse introdotto un nuovo tributo a carico delle aziende farmaceutiche, sostenendo quindi l'illegittimità o comunque la diversa qualificazione dell'obbligazione.
Norme richiamate
Art. 5, comma 12, legge n. 407/1990
La disposizione costituisce la base normativa delle tariffe spettanti al Ministero della Salute a carico delle aziende farmaceutiche. Le somme hanno natura tariffaria e non tributaria.
Art. 48, comma 8, lettera b), D.L. n. 269/2003
La norma ha introdotto una maggiorazione delle tariffe già previste, senza istituire un nuovo tributo. La modifica ha inciso sulla misura e sulla destinazione delle entrate, non sulla loro natura giuridica.
Massime di principio
- Quando una norma successiva aumenta una somma già prevista come corrispettivo o tariffa, senza configurare autonomamente un prelievo fiscale, la maggiorazione tende a conservare la natura originaria della prestazione.
- La destinazione delle entrate, anche se modificata dal legislatore, non è di per sé sufficiente a trasformare una tariffa in un tributo.
- Per qualificare un prelievo come tributo occorre verificare la struttura complessiva dell'obbligazione: fonte normativa, presupposto, finalità, modalità di determinazione e rapporto con l'attività amministrativa resa.
- In situazioni analoghe, la contestazione della natura tributaria di una maggiorazione deve dimostrare che essa costituisce un'obbligazione autonoma e nuova, non una semplice modifica quantitativa o funzionale di una tariffa preesistente.
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