Sentenza n. 4224/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) del provvedimento con prot. Uscita n. 0376748 del 24/09/2025 con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro prot. n. P-NA/L/Q/2023/190448 già rilasciato in suo favore il 1° febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato già rilasciato e utilizzato per l'ingresso regolare in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del Decreto Flussi, era entrato regolarmente in Italia e, insieme al datore di lavoro, era stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito di un preavviso di revoca, l'Amministrazione aveva contestato l'incompletezza dell'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022, per la mancata indicazione del numero di lavoratori in forza, indicando una PEC per l'invio delle integrazioni. Il datore di lavoro aveva trasmesso via PEC, prima dell'adozione del provvedimento finale, l'asseverazione integrata e i modelli IVA relativi ai lavoratori già impiegati. Il provvedimento di revoca aveva tuttavia affermato erroneamente che non era stata trasmessa alcuna documentazione integrativa. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto, per l'omessa valutazione della documentazione tempestivamente acquisita al procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 22, commi 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per erroneità del presupposto, sviamento e irragionevolezza, sostenendo che la revoca fosse stata adottata fuori dai casi previsti dalla disciplina speciale e dopo l'esaurimento degli effetti del nulla osta conseguente all'ingresso in Italia. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del lavoratore e ha sostenuto che, decorso il termine di dieci giorni dal preavviso, la revoca fosse atto dovuto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, riconoscendo al lavoratore un interesse diretto, personale e attuale a impugnare la revoca del nulla osta, poiché l'atto incide sulla sua posizione di soggiorno regolare e costituisce il presupposto per una possibile espulsione. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato la revoca. Il provvedimento era fondato su un presupposto di fatto manifestamente erroneo, poiché la documentazione integrativa era stata trasmessa all'indirizzo PEC indicato dall'Amministrazione e acquisita un mese prima della revoca. L'Amministrazione aveva omesso di esaminarla e di darne conto nella motivazione, violando l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e gli obblighi di istruttoria e motivazione. Il termine di dieci giorni assegnato con il preavviso è stato qualificato come ordinatorio, sicché l'Amministrazione doveva valutare le osservazioni e i documenti pervenuti prima dell'adozione del provvedimento finale. Il TAR ha inoltre rilevato, in via conformativa, che la revoca di un nulla osta già produttivo di effetti deve essere ancorata a vizi sostanziali e non a mere irregolarità sanabili, in considerazione dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Sono stati disposti ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione conformi ai principi espressi. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore a carico dell'Erario; le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
qualora l'istante presenti osservazioni e documenti, l'Amministrazione deve darne ragione nell'atto conclusivo in caso di mancato accoglimento
Il preavviso di rigetto impone all'Amministrazione di esaminare e valutare le osservazioni e i documenti presentati e di darne conto nella motivazione del provvedimento finale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
L'azione amministrativa deve conformarsi ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino.
art. 22, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 286/1998
La disciplina speciale del nulla osta al lavoro è stata invocata dal ricorrente per sostenere che la revoca non potesse essere disposta al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata con riferimento ai presupposti della revoca amministrativa; il TAR non ha deciso specificamente il secondo motivo, ritenendolo assorbito.
art. 44 d.l. 73/2022
La norma è stata richiamata quale base dell'obbligo di asseverazione relativo alla procedura di ingresso per lavoro.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento concorre a imporre un'azione amministrativa istruita, leale e conforme al giusto procedimento.
art. 79 d.P.R. 115/2002
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti documentali per l'ammissione del cittadino non appartenente all'Unione europea al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stata applicata la riduzione del 50% del compenso professionale liquidato a carico dell'Erario.
Massime di principio
- Il lavoratore straniero che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro, sia entrato regolarmente in Italia e rischi conseguenze sulla propria posizione di soggiorno è legittimato a impugnare il provvedimento che revoca il nulla osta, anche se la procedura era stata avviata su istanza del datore di lavoro.
- Quando il destinatario del preavviso di rigetto trasmette osservazioni o documenti prima dell'adozione del provvedimento finale, l'Amministrazione deve esaminarli e darne conto nella motivazione; l'omessa valutazione integra violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
- Il termine assegnato per presentare osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ha natura ordinatoria, sicché l'Amministrazione deve valutare le osservazioni e i documenti acquisiti al procedimento dopo la scadenza, ma prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
- È illegittimo il provvedimento amministrativo fondato sull'affermazione della mancata produzione documentale quando dagli atti risulta che la documentazione è stata trasmessa al recapito indicato dalla stessa Amministrazione e acquisita prima della decisione.
- La revoca di un nulla osta al lavoro già produttivo di effetti, quale l'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, deve essere sorretta da vizi sostanziali e non da mere irregolarità formali sanabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
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