Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20603/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento emessa per ritenute IRPEF 2008 ascritte alla cedente (Casa di Cura Policlinico Città di Quartu s.r.l.) ma richieste alla Kinetika quale conferitaria del ramo d'azienda. I mezzi di gravame deducevano: (i) violazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 14 d.lgs. 472/1997, sostenendo che l'Ufficio non aveva previamente escusso la conferente; (ii) che la responsabilità del cessionario è limitata ai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione e che al momento del conferimento non risultavano tali debiti né dal certificato rilasciato ai sensi dell'art. 14, comma 3; (iii) che il certificato era incompleto e non poteva ricadere sulla conferitaria; (iv) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 perché l'Ufficio avrebbe potuto verificare prima dell'emissione del certificato l'adempimento delle ritenute operate dalla conferente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sostanzialmente: (i) primo motivo: infondato — la mancata preventiva escussione del cedente non determina nullità della cartella di pagamento; l'eccezione attiene all'esecuzione e, al più, può giustificare istanza di sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992, che richiede prova del fumus boni iuris e del periculum. (ii) secondo e terzo motivo: infondati — il certificato rilasciato in data 26/01/2009 non poteva evidenziare contestazioni derivanti da una dichiarazione Mod. 770 presentata tardivamente dal curatore del fallimento in data 22/09/2011; dichiarazioni presentate dopo novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono titolo per la riscossione. (iii) quarto motivo: inammissibile perché nuovo e, comunque, infondato — non risultava alcun pericolo per la riscossione alla data del conferimento che giustificasse controlli anticipati ex art. 36-bis comma 2-bis. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in € 7.500,00 per ciascuna resistente per compensi, più oneri).

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14 (commi 1, 2 e 3)

    La responsabilità del cessionario/cessionario di ramo d'azienda è solidale ma la mancata preventiva escussione del cedente (beneficium excussionis) non annulla la cartella di pagamento; l'eventuale eccezione è rilevante nel procedimento esecutivo e può giustificare richiesta di sospensione se provato il fumus e il periculum. Il certificato di cui al comma 3 attesta la situazione alla data del rilascio e non copre debiti che derivino da dichiarazioni presentate successivamente.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Il controllo preventivo della tempestività dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione è possibile solo 'se vi è pericolo per la riscossione'. In assenza di elementi di pericolo alla data del conferimento non sussiste obbligo di controllo anticipato.

  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7

    Le dichiarazioni presentate oltre novanta giorni dalla scadenza si considerano omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate; perciò una certificazione rilasciata anteriormente non può riferirsi a omissioni o controlli relativi a dichiarazioni non ancora presentate.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 1

    La riscossione attraverso espropriazione forzata può iniziare dopo il decorso del termine dalla notificazione della cartella; la cartella è atto prodromico e non costituisce atto esecutivo immediato, per cui gli effetti esecutivi sorgono successivamente (p.es. con il pignoramento).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47

    La sospensione dell'esecuzione richiesta per vizi legati all'ordine di escussione (beneficium excussionis) è rimessa alla valutazione del giudice, che richiede prova del fumus e del periculum; la sospensione ha limiti temporali e può essere revocata in caso di mutamento delle circostanze.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41

    art. 41 (richiamato nei motivi)

    Richiamato dalla ricorrente come alternativa all'iscrizione a ruolo; la Corte non ha ritenuto applicabile l'obbligo di emissione di avviso accertamento in luogo dell'iscrizione a ruolo alla luce delle circostanze fattuali e temporali del caso.

  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. sent. n. 28709/2020

    Cass. SS.UU. 16/12/2020, n. 28709

    Confermato il principio che la mera violazione dell'ordine di escussione non determina, di per sé, la nullità dell'atto di riscossione verso il coobbligato; l'eccezione è di natura esecutiva e può al più giustificare misure cautelari se adeguatamente fondate.

Massime di principio

  • La mancata preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis) non annulla automaticamente la cartella di pagamento rivolta al coobbligato: l'eccezione attiene all'esecuzione e può giustificare al più la sospensione del procedimento se provati fumus e periculum.
  • Il certificato liberatorio rilasciato ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 ha efficacia rispetto alla situazione tributaria conosciuta e contestabile alla data del rilascio; non esonera da pretesi debiti derivanti da dichiarazioni presentate successivamente o da atti inesistenti al momento della richiesta.
  • Le dichiarazioni fiscali presentate oltre 90 giorni dalla scadenza si considerano omesse ma mantengono valore per la riscossione: pertanto l'Amministrazione può agire sulla base di tali dichiarazioni anche se tardive.
  • I controlli preventivi sui versamenti prima della presentazione della dichiarazione (art. 36-bis comma 2-bis) sono ammessi solo se sussistono elementi concreti di pericolo per la riscossione; in assenza di tali elementi non c'è obbligo di verifica anticipata.
  • Per ottenere effettive tutele (es. sospensione dell'esecuzione) il soggetto obbligato deve dimostrare non solo la violazione procedurale ma anche il fumus boni iuris e gli elementi di periculum e la situazione economica che rendono irreversibile il danno dell'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.