Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18949/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 163 R.D. n.773/1931 (in relazione agli artt. 1 lett. c) e 2 d.lgs. 159/2011) per non essersi presentata, entro il giorno della notifica, presso l'autorità di pubblica sicurezza indicata in un'ordinanza di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emessa dal Questore di Lucca (commissariato P.S. di Forte dei Marmi, 27 maggio 2019). In cassazione la Franchi contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto era di modesta entità, dovuto a dimenticanza e che ella si era poi recata presso l'autorità competente; inoltre denunciava che la Corte territoriale aveva negato la tenuità basandosi su precedenti penali non della stessa indole del caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. appellandosi a precedenti penali che non sono della 'stessa indole' del reato omissivo formale contestato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13681/2016), la Corte ha precisato che per escludere la tenuità per 'abitualità' è necessario che l'autore abbia commesso, anche successivamente, almeno due illeciti della stessa indole rispetto a quello in esame. Sicché la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego della causa di non punibilità e il giudizio è rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame esclusivamente sul punto relativo all'art. 131-bis c.p.; il resto della condanna resta operante in attesa del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 163 R.D. n.773/1931

    Norma sanzionatoria richiamata per il fatto contestato (inosservanza di provvedimenti di pubblica sicurezza). La sentenza conferma l'impiego della norma come titolo di reato contestato ma la Cassazione non ha ritenuto in discussione la configurazione del reato in sé, bensì la valutazione della causa di non punibilità.

  • art. 1 lett. c) e art. 2 d.lgs. 159/2011

    Riferimenti normativi relativi alle misure amministrative di prevenzione cui si ricollega la notifica dell'ordinanza di rimpatrio/foglio di via; utilizzati per qualificare il contesto del provvedimento di polizia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha annullato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso tale causa sulla base di precedenti non omogenei, ricordando che per escludere la tenuità per 'habitualità' necessita l'esistenza di almeno due precedenti della stessa indole.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le doglianze di cassazione relative a inosservanza ed errata applicazione di norme sostanziali e contraddittorietà della motivazione; su tale base la ricorrente aveva fondato il motivo impugnatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso; contenuto processuale relativo alla esposizione del motivo in cassazione.

  • Sezioni Unite, n. 13681/2016 (Rv. 266591 — 01)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il concetto di 'comportamento abituale' ostativo alla tenuità: si richiede che l'autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole (oltre a quello in esame), e il giudice può considerare anche il contegno relativo a reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve esaminare non solo la lieve entità del fatto ma anche l'assenza di abitualità: l'abitualità si configura quando sussistono almeno due illeciti della stessa indole rispetto al reato in esame.
  • Non è corretto escludere la tenuità richiamando precedenti di natura diversa (es. reati contro il patrimonio o stupefacenti) se il reato per il quale si chiede la tenuità è di diversa natura (es. omissione formale connessa a provvedimento amministrativo).
  • La motivazione che nega la causa di non punibilità deve indicare i caratteri oggettivi e soggettivi della condotta che giustificano il rifiuto: limitarsi a citare la 'personalità negativa' senza collegarla alla stessa indole dei fatti non è sufficiente.
  • Fatti di modesta gravità, cagionati da semplice dimenticanza e comunque riparati (es. successiva presentazione all'autorità), rafforzano l'argomentazione a favore della tenuità, purché non emergano elementi di abitualità o pericolosità sociale.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza dei requisiti ostativi, il giudice di merito deve motivare puntualmente e, se necessario, il giudizio può essere demandato a diverso collegio per nuovo esame limitato alla questione della tenuità.
  • La difesa deve documentare con precisione gli elementi che attestano la limitata offensività del fatto (entità del danno o del rischio, motivazioni dell'omissione, comportamento riparatorio) e contestare l'omogeneità dei precedenti richiamati dalla pubblica accusa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.