Sentenza n. 2444/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di emersione ex Art. 103, comma 1 D.L. 34/2020 - PROT. P-MI/L/N/2020/108822 emesso il 08/08/2022 e notificato alla signora Mundaca Monteza Lucila in data 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare per mancata presentazione alla convocazione per la stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano ha archiviato la dichiarazione di emersione presentata in suo favore, ritenendo integrata la mancata presentazione delle parti alla convocazione del 12 luglio 2022. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 103, commi 1 e 15, del d.l. n. 34/2020, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, sostenendo di non essere mai stata convocata dall'ufficio per la stipula del contratto. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti risultava il decesso dell'ex datore di lavoro, già marito dell'attuale datrice di lavoro; pertanto, una nuova convocazione sarebbe stata inutiliter data. Inoltre, la ricorrente aveva nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro, costituente titolo autonomo per richiedere il permesso di soggiorno. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro l'archiviazione. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
La disposizione costituisce la base normativa della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare oggetto del giudizio.
art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento di archiviazione, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per fatti sopravvenuti, l'eventuale riedizione dell'attività amministrativa non può più produrre un'utilità concreta per il ricorrente.
- La sopravvenuta inutilità di una nuova convocazione e la disponibilità di un autonomo titolo amministrativo idoneo a conseguire il risultato sostanziale perseguito fanno venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione del provvedimento originario.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
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