Sentenza n. 15100/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 71090 del 05.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualificazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A26 Matematica e A60 Tecnologia, dopo il riconoscimento per la sola classe A20
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, pur riconoscendo il titolo estero per la classe A20, ha rigettato la domanda riferita alle classi A26 e A60 sul presupposto che, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, una qualifica professionale conseguita in altro Stato potesse essere riconosciuta in Italia soltanto per una classe di concorso. Sono stati dedotti, tra gli altri, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa valutazione concreta dell'intero compendio di competenze professionali, la violazione degli artt. 16, 17 e 22 del d.lgs. n. 206/2007, la mancata previsione di misure compensative, la violazione dei principi di buona fede e di parità di trattamento, la disparità rispetto a precedenti riconoscimenti relativi a titoli analoghi, la violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria e dell'EQF. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di essere titolare di un contratto di insegnamento fino al 30 giugno 2026 sulla classe A26.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento nella parte relativa al rigetto delle istanze per le classi A26 e A60. Il Collegio ha ritenuto fondate, congiuntamente, le censure riguardanti la mancata comparazione concreta tra il percorso formativo svolto in Romania e quello richiesto in Italia e l'illegittimità del rigetto fondato sulla sola asserita impossibilità, in via generale, di riconoscere un medesimo titolo per più classi di concorso. L'Amministrazione, adottando una motivazione formale basata sulla parità di trattamento, non ha esaminato in concreto le competenze e le abilitazioni documentate né verificato la corrispondenza del percorso formativo e professionalizzante ai requisiti nazionali. Il Ministero dovrà quindi riesaminare l'istanza, verificando le competenze attestate dai titoli anche per le ulteriori classi richieste e la perdurante sussistenza dell'interesse al riconoscimento, tenendo conto dell'eventuale acquisizione nelle more di ulteriori titoli o riconoscimenti. La domanda cautelare era stata precedentemente accolta parzialmente per assicurare la continuità didattica sulla classe A26. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Il diniego risulta motivato sulla base del fatto che “in conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso.”
Il TAR ha ritenuto illegittimo utilizzare la disposizione come fondamento di un divieto generale e astratto di riconoscimento della medesima qualifica per più classi di concorso, senza una valutazione concreta delle competenze e del percorso formativo.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
“Anche quando scrutina una domanda c.d. pluriclasse il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge 241/90 nonché dall’art. 16 del d. lgs. n. 206/2007” e deve ritenersi fondata “la censura in ordine al difetto di motivazione, in quanto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha osservato che la c.d. “discriminazione alla rovescia” andrebbe risolta nel senso di rimuovere gli ostacoli che il diritto interno pone alle situazioni soggettive domestiche e non adoperata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto UE (cfr. Cons. Stato, 3 gennaio 2025, n. 168).”
Anche le domande di riconoscimento riferite a più classi devono essere esaminate secondo le forme procedimentali e gli obblighi motivazionali previsti dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007; la parità di trattamento non può giustificare restrizioni all'applicazione del diritto dell'Unione.
art. 22 d.lgs. n. 206/2007
Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007 per non aver disposto, in presenza di ritenute divergenze fra i due percorsi, per rendere equivalenti gli stessi, l’adozione di misure compensative pur espressamente previste dall’art 22 del del d.lgs. n. 206 del 2007.
La questione delle misure compensative deve essere valutata nel concreto, dopo la comparazione tra la formazione estera e i requisiti nazionali; il diniego non può fondarsi sull'esclusione astratta della domanda pluriclasse.
art. 4, par. 3, TUE
“Sulla violazione dei principi di buona fede di cui all’art. 4 par. 3 Tue”
Il motivo è stato dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione, concentrandosi sul difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all'estero, l'amministrazione non può rigettare una domanda riferita a più classi di concorso sulla sola base di un divieto generale e astratto di riconoscere la medesima formazione per più classi.
- Anche una domanda pluriclasse deve essere esaminata nel rispetto delle forme procedimentali e degli obblighi motivazionali previsti dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
- L'amministrazione deve valutare in concreto le competenze, le abilitazioni e il percorso formativo e professionalizzante documentati dal richiedente, comparandoli con i requisiti previsti dalla disciplina nazionale per ciascuna classe di concorso richiesta.
- La parità di trattamento e il divieto di discriminazione alla rovescia non possono essere utilizzati per introdurre restrizioni astratte all'applicazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Qualora emergano divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto in Italia, l'amministrazione deve valutare, ricorrendone i presupposti, l'adozione di misure compensative prima di negare il riconoscimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →