Sentenza del 05/02/2021 n. 2766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale per l'anno 2004 basato sull'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse da una società inglese ((---) Ltd). L'Ufficio, a seguito di indagini societarie e patrimoniali su schermi societari lussemburghesi e sedi in paradisi fiscali, ha ritenuto che dietro tali società vi fossero persone fisiche (tra cui il ricorrente) e ha imputato al ricorrente utili extracontabili (66% del reddito accertato alla (---) s.r.l.) ai fini IRPEF, nonché sanzioni di rilievo economico.
La decisione
Il ricorso del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria regionale è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La C.T.R. aveva già riformato la sentenza di primo grado rideterminando il reddito imputato al ricorrente in Euro 363.351 e riducendo le sanzioni al minimo. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza delle argomentazioni della C.T.R., ritenendo legittimo l'accertamento sulla fittizietà delle operazioni, l'imputazione parziale degli utili al ricorrente come socio occulto indiretto e la valutazione probatoria basata su indizi a prevalere nel processo tributario anche se diversi dagli standard penali; ha altresì respinto le censure sul ne bis in idem e sull'applicabilità della tassazione ridotta (40%). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
articoli 38, 39, 40 e 41 bis
Norme richiamate in relazione ai poteri dell'Ufficio e agli elementi probatori dell'accertamento fiscale; la Corte conferma che l'atto impositivo fondato su indizi adeguati è valido nel processo tributario anche se tali indizi non sarebbero sufficienti in sede penale.
Codice civile
articoli 2697, 2727 e 2729
Richiamati in tema di onere della prova e produzione documentale: la valutazione giudiziale delle presunzioni e delle prove documentali è rimessa al giudice di merito; il contribuente ha onere di dimostrare il contrario rispetto alle presunzioni formulate dall'Ufficio.
Codice di procedura civile
articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme invocate in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ricorda i limiti della revisione in cassazione del giudizio presuntivo operato dal giudice di merito, richiedendo prova di illogicità assoluta o omissione di fatto decisivo.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Stabilisce i limiti probatori nel processo tributario e la possibilità di utilizzare presunzioni semplici; utile per distinguere l'onere probatorio tributario da quello penale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)
Art. 47 relativo alla parziale esclusione (40%) degli utili distribuiti è applicabile solo agli utili regolarmente contabilizzati e tassati in capo alla società; gli utili extracontabili non rientrano in tale disciplina e concorrono integralmente a formare il reddito del socio.
Decreto Legislativo n. 344 del 2003
Richiamato per spiegare l'evoluzione del regime di tassazione dei dividendi (introduzione della parziale esclusione), rilevante per escludere l'applicazione del 40% agli utili extracontabili.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo / Protocollo n. 7
Invocato dal ricorrente in tema di ne bis in idem; la Corte nazionale conferma che la sovrapposizione di sanzioni tributarie e penali non conduce automaticamente a violazione del principio quando le sanzioni amministrative non hanno natura sostanzialmente penale o quando la questione non è stata tempestivamente dedotta nel processo amministrativo/tributario.
Legge 9 aprile 1990, n. 98
Atto di recepimento/attuazione relativo al Protocollo n. 7; citato in relazione alla invocazione del ne bis in idem.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
articolo 13, comma 1 quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato da versare in sede di cassazione; la sentenza annota l'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudice non è vincolato da una sentenza penale (assoluzione o condanna): la prova richiesta in sede tributaria è meno rigorosa e può fondarsi su presunzioni e indizi che, pur insufficienti per la condanna penale, risultano adeguati per l'accertamento fiscale fino a prova contraria.
- La qualifica di socio occulto può essere accertata attraverso indici e presunzioni collegati all'assetto societario (schermi societari, domiciliazioni, rapporti gestionali, collegamenti finanziari), e il giudice tributario valuta la concordanza e gravità degli indizi; il contribuente ha l'onere di dimostrare la non riconducibilità degli utili a profitto personale.
- Gli utili extracontabili, non essendo transitati in bilancio e non essendo stati tassati in capo alla società, non rientrano nella disciplina della parziale esclusione (40%) prevista per i dividendi regolarmente contabilizzati e tassati: pertanto concorrono integralmente a formare il reddito del socio.
- La deduzione di vizi motivazionali relativi al ragionamento presuntivo del giudice di merito in sede di cassazione richiede la dimostrazione di illogicità o contraddittorietà assoluta; la semplice proposta di diversa valutazione degli indizi non è sufficiente.
- Il principio del ne bis in idem tra procedimento penale e sanzione tributaria non opera automaticamente: occorre valutare la natura della sanzione e la tempestiva deduzione della questione nel grado di giudizio competente; questioni sollevate per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili.
- La riduzione delle sanzioni al minimo è pratica possibile quando il giudice ritiene accertata la responsabilità sostanziale ma valuta circostanze attenuanti o la proporzionalità della sanzione; tuttavia non esclude la conferma dell'accertamento sostanziale sulla base degli indizi.
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