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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un versamento di euro 200.000,00 effettuato nel 2006 tramite assegno bancario in favore di una società, nell’ambito di un rapporto descritto come investimento/finanziamento. Alla scadenza, il versante ha chiesto la restituzione della somma; la società ha resistito sostenendo, tra l’altro, che la somma era stata reinvestita in altra operazione e che la pretesa era infondata. Il tribunale e la corte d’appello hanno rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo provata la dazione della somma e non provati i fatti estintivi o modificativi allegati dalla società. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 2967 c.c., 645 c.p.c. e 1453 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse considerato sufficienti, per ritenere provata la fonte del credito, documenti che non integrerebbero la prova scritta ad substantiam del contratto di investimento richiesta dall’art. 23 d.lgs. 58/1998; ha inoltre sostenuto che non poteva supplire a tale mancanza il rilievo secondo cui la società non aveva contestato la stipula del contratto. I controricorrenti hanno sostenuto che la domanda era fondata sulla prova del versamento e dell’incasso della somma, mentre la società non aveva provato il dedotto successivo reinvestimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità per il mancato deposito dell’istanza ex art. 369 c.p.c., richiamando il principio per cui la mancata produzione congiunta all’atto non comporta automaticamente improcedibilità se l’istanza è stata tempestivamente formulata. Nel merito, però, ha rilevato che il motivo di ricorso mirava a introdurre una nuova valutazione del fatto senza rispettare l’onere di specifica indicazione della contestazione svolta in primo grado e del motivo di appello in cui essa sarebbe stata riproposta. La ricorrente non aveva infatti dimostrato di avere specificamente contestato, nel merito e nei tempi processuali, l’esistenza del contratto di finanziamento dedotto a fondamento della pretesa restitutoria; la sentenza impugnata aveva invece valorizzato la mancata contestazione specifica e la mancata prova dei fatti estintivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è sufficiente la tempestiva formulazione e successiva restituzione con visto dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio; il mancato deposito insieme al ricorso non comporta automaticamente improcedibilità in chiave eccessivamente formalistica.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non specifica adeguatamente gli atti e le contestazioni processuali su cui si fonda la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica e tempestiva di un fatto può consentire al giudice di ritenerlo pacificamente acquisito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di fatti costitutivi, estintivi e modificativi del diritto fatto valere.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1453 c.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso in relazione all’inadempimento e alle conseguenze della risoluzione contrattuale.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    Richiamato dalla ricorrente come fonte dell’obbligo di forma scritta per il contratto di investimento, ma la Corte non accoglie la censura per difetto dei necessari presupposti processuali di specifica contestazione.

  • art. 94 d.lgs. 58/1998

    Richiamato nella ricostruzione fattuale come norma oggetto di una delibera Consob menzionata dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma applicata per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata quale base dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio relativo alla prova o alla qualificazione giuridica del rapporto presuppone la puntuale indicazione delle contestazioni già svolte nei gradi di merito e del modo in cui esse sono state devolute in appello; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La mancata contestazione specifica di un fatto costitutivo può consentire al giudice di considerarlo pacifico ai sensi dell’art. 115 c.p.c., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione in cassazione la ricostruzione fattuale se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore opponente che allega fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione deve provarli; la mera allegazione di un successivo reinvestimento o di una diversa destinazione della somma non è sufficiente se non adeguatamente dimostrata.
  • L’eventuale esigenza di forma scritta del contratto a fondamento della pretesa non esonera la parte dal rispetto degli oneri di specifica contestazione e di corretta devoluzione della questione nei gradi di merito.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il difetto di deposito contestuale dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non comporta automaticamente improcedibilità se risulta comunque tempestivamente presentata e munita del visto richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimentoMoraMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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