Deliberazione n. 551 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Il Collegio ratifica integralmente i provvedimenti dirigenziali.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per un caso di possibile revenge porn
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due misure adottate in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La procedura prende avvio dalla segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn e impone una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.
Provvedimenti urgenti adottati il 18 settembre 2025
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 331 e 332 del 18 settembre 2025, trasmesse nella stessa data ai gestori delle piattaforme.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Valutazione e ratifica del Garante
Nel testo non risultano ulteriori valutazioni di merito o contestazioni specifiche a carico dei gestori, né una sanzione pecuniaria. Il Collegio prende atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, quindi ratifica integralmente i provvedimenti d’urgenza nn. 331/2025 e 332/2025 adottati dal dirigente competente.
Esito finale
L’esito del procedimento è quindi la conferma delle misure urgenti volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare, per soli fini probatori e con adeguate cautele, l’eventuale contenuto già acquisito in chiaro dalle piattaforme coinvolte.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram per impedire la circolazione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza i provvedimenti nn. 331 e 332 del 18 settembre 2025, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per bloccare la diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per la durata di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 25 settembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.
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