Cassazione Civile, Sentenza n. 5542/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della validità dei termini apposti a ripetuti contratti a tempo determinato (mansione: macchinista, V livello CCNL) stipulati nel periodo 9 maggio 2006 - 25 marzo 2011. Il ricorrente deduceva che le clausole di durata non specificavano ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive tali da giustificare il termine e che l'attività svolta aveva carattere stabile (interesse continuativo nell'arco dell'anno), chiedendo la dichiarazione di un unico rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 9 maggio 2006 (o altra data di giustizia) e il risarcimento delle differenze retributive e del danno ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010. La Fondazione contestava la nullità e sosteneva l'ammissibilità delle proprie difese.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto parzialmente il ricorso del lavoratore: hanno ritenuto fondata la censura sulla genericità della causale (art. 1 d.lgs. 368/2001 nel testo vigente al tempo dei contratti) e hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello per un nuovo esame volto in particolare all'accertamento del diritto al risarcimento (cd. "danno comunitario"). Le Sezioni Unite hanno però chiarito che, pur essendo invalida la clausola di durata, la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato può essere impedita dalle norme settoriali imperative vigenti ratione temporis che vietano nuove assunzioni o subordinano l'assunzione al previo esperimento di procedure selettive pubbliche; in tali casi il rimedio è il risarcimento del danno, con alleggerimento dell'onere probatorio nei limiti previsti (art. 32 L.183/2010, ora art.28 d.lgs.81/2015). Sostanzialmente: cassazione limitata al primo motivo, rinvio per liquidazione del danno.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. 1, commi 1-2
"l'apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale"
La Corte afferma che, per i contratti stipulati nella vigenza di tale testo, l'onere di specificazione delle causali è rigoroso e non può essere soddisfatto dalla sola indicazione di mansioni, sede o dello spettacolo; va dimostrata la temporaneità/contingenza dell'esigenza.
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. 11, comma 4
"al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale ... non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5"
Deroga settoriale limitata agli istituti di proroga/rinnovo/prosecuzione; non esonera tuttavia dall'applicazione dell'art.1 in tema di specificità della causale, salvo successivi interventi normativi.
D.L. 30 aprile 2010 n. 64, art. 3, commi 5-6
"Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"
Intervento che ha inciso sulla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche ampliando deroghe; soggetto a interpretazioni e successivi interventi legislativi e di legittimità costituzionale.
D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367, art. 22
"i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa..."
Dispositivo che ha avviato la privatizzazione formale degli enti lirici ma ha previsto specifiche deroghe/condizioni per il personale artistico e tecnico; punto di riferimento per il regime speciale.
Legge 22 luglio 1977 n. 426, art. 3, commi 4-5
"divieto di rinnovi..." e "le assunzioni attuate in violazione del divieto... sono nulle di diritto"
Norma storica che ha imposto limiti e sanzioni (anche di nullità) per le assunzioni/rinnovi negli enti lirici; valorizzata nella valutazione della specialità normativa del settore.
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 595
"Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato."
Norma che ha imposto un blocco temporaneo delle assunzioni a tempo indeterminato per le fondazioni e che può impedire, ratione temporis, la conversione giudiziale dei rapporti.
Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, comma 392
"per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato..."
Proroga/estensione di limiti assunzionali che, ai fini dell'analisi della validità/effetti dei contratti stipulati nello stesso periodo, possono impedire la conversione in rapporti indeterminati.
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (art. 40, comma 1 bis, interpretazione)
"si interpreta nel senso che alle fondazioni... non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto..."
Norma interpretativa poi dichiarata incostituzionale: tentativo di escludere la stabilizzazione per violazione delle norme su contratti a termine; la Corte Costituzionale l'ha censurata per intervento sulla funzione giurisdizionale.
Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 32 (ora art. 28 d.lgs. 81/2015)
"danno presunto con misura tra un minimo ed un massimo" (art.32 comma 5 citato come parametro per risarcimento)
Strumento di tutela risarcitoria (cd. danno comunitario) in caso di abuso di contratti a termine; le Sezioni Unite indicano l'applicabilità della misura risarcitoria quando la conversione è impedita da norme settoriali.
D.L. 28 giugno 2019 n. 59 (modifiche art. 29 d.lgs. 81/2015)
"possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di ricorrere al contratto a termine, nel limite massimo di trentasei mesi, 'in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche'..."
Intervento recente che specifica la fattispecie di legittimo uso del tempo determinato nelle fondazioni e introduce la sanzione della non conversione con obbligo di risarcimento: conferma la specialità della disciplina e la strada del rimedio risarcitorio.
Massime di principio
- La legittimità della clausola di durata e le conseguenze della sua invalidità si valutano con la normativa vigente al momento della stipulazione del contratto (tempus regit actum).
- Per i contratti disciplinati dall'art. 1 d.lgs. 368/2001 (testo ante legge 92/2012) l'onere di specificare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive è stringente: non è soddisfatto dalla sola indicazione dello spettacolo, della mansione o della durata; occorre mostrare la temporaneità e la specificità dell'esigenza.
- Se, ratione temporis, esistono norme settoriali imperative che vietano l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato o la subordinano al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, la conversione giudiziale automatica del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato può essere impedita; in tali casi il rimedio è il risarcimento del danno (danno comunitario) secondo i criteri di effettività indicati dalla Corte di Giustizia UE.
- L'assenza di una sanzione esplicita di nullità non esclude che una norma sia imperativa: va valutato se la norma tutela interessi pubblici fondamentali e se la sua violazione avrebbe dovuto impedire la stipula del contratto (dottrina della "nullità virtuale").
- L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione richiede che, ove la conversione sia esclusa, l'ordinamento nazionale preveda misure effettive per evitare o sanzionare abusi (es. indennità/risarcimento e alleggerimento dell'onere probatorio).
- In pratica, in casi analoghi occorre: (a) verificare la legge applicabile alla data del singolo contratto; (b) controllare la specificità della causale nel contratto; (c) valutare l'esistenza, ratione temporis, di divieti o procedure selettive che ostino alla conversione; (d) se la conversione è impedita, chiedere il risarcimento del danno secondo i parametri di legge e la giurisprudenza.
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